Voucher nel lavoro occasionale. Settori agricoltura, turismo ed enti locali

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Voucher nel lavoro occasionale. Settori agricoltura, turismo ed enti locali

La Legge di conversione del Decreto Dignità ha introdotto regimi speciali per l’utilizzo del lavoro occasionale nei settori dell’agricoltura, del turismo e degli enti locali, nonché nuove modalità di pagamento delle prestazioni finalizzate a ridurre i tempi di percezione del compenso da parte dei lavoratori e, con circolare n. 103 del 17 ottobre 2018, l’INPS ha fornito le relative istruzioni.

Modifiche al regime dell’agricoltura

Ricorda l’Istituto che la nuova disciplina estende da tre a dieci giorni consecutivi la durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa nel settore agricolo ed entro tale arco temporale l’impresa agricola può avvalersi delle prestazioni lavorative dichiarate anticipatamente.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione.

La dichiarazione va trasmessa almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione e l’utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell’arco temporale indicato.

Regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo

Il messaggio specifica che è stato, altresì, introdotto uno specifico regime per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.

Nel regime suddetto rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:

  • alberghi (55.10.00);
  • villaggi turistici (55.20.10);
  • ostelli della gioventù (55.20.20);
  • rifugi di montagna (55.20.30);
  • colonie marine e montane (55.20.40);
  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese ed i soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all’INPS per la verifica della corretta classificazione.

Erogazione del compenso ai prestatori

Il Decreto Dignità ha previsto innovazioni in merito alle modalità di erogazione del compenso al prestatore il quale può chiedere espressamente, all’atto della registrazione, di voler riscuotere il compenso, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è consolidata, per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l’importo del corrispettivo.

Pagamenti da parte degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale

Per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale è necessario che l’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

Le nuove norme hanno previsto che, ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore del contratto stesso possa effettuare i versamenti anche tramite un intermediario di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Le istruzioni in merito saranno successivamente diramate dall’INPS.

Sanzioni

Il D.L. n. 87/2018 ha modificato parzialmente il regime sanzionatorio per le violazionI dell'obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’articolo 54-bis, del D.L. n. 50/2017 stabilendo che la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, non si applica se la violazione per l’imprenditore agricolo deriva dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 22 agosto 2018 – Prestazioni occasionali per aziende agricole e settore turismo: novità – Schiavone

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