Prestazioni occasionali per aziende agricole e settore turismo: novità
Pubblicato il 22 agosto 2018
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Con comunicato del 21 agosto 2018, l’INPS ha reso noto che l’articolo 2 bis, D.L. n. 87/2018, c.d. “decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96/2018, ha modificato la materia delle prestazioni occasionali, apportando significative modifiche alle:
- dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura;
- informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione informatica dedicata alle prestazioni occasionali;
- modalità di erogazione del compenso al lavoratore.
Evidenzia l’Istituto che sono stati, inoltre, creati due nuovi regimi per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo e per gli enti locali per cui la piattaforma informatica delle prestazioni occasionali verrà progressivamente implementata per garantirne l’adeguamento normativo.
Il primo intervento, a decorrere dal 20 agosto 2018, consente alle imprese operanti nel settore agricoltura di indicare, nella dichiarazione anticipata di prestazione lavorativa, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni.
- eDotto.com – Edicola del 13 agosto 2018 – In GU la legge di conversione del DL Dignità – Schiavone
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