Lavoro nero, contributo forfettario inammissibile senza domanda
Pubblicato il 31 maggio 2021
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Inammissibile la domanda di emersione lavoro nero in caso di mancato pagamento del contributo forfettario di cui all’art. 103, co. 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020. A renderlo noto è l’INPS, con la circolare n. 79 del 28 maggio 2021, fornendo anche gli adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario e contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell’istanza.
Emersione lavoro nero, la disciplina
L’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, la possibilità di:
- presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale;
ovvero,
- dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari.
I datori di lavoro interessati hanno potuto inoltrare l’istanza di emersione a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 agosto 2020.
Lavoro irregolare, pagamento del contributo forfettario
Nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, l’art. 103, co. 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 prevede che il datore di lavoro è tenuto al:
- “pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali”.
L’importo del contributo forfettario che il datore di lavoro è tenuto a versare è pari, per ciascun mese o frazione di mese, ai seguenti importi:
- euro 300,00, per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- euro 156,00, per i settori dell'assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza;
- euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Il contributo forfettario è riscosso dall’Agenzia delle Entrate.
Lavoro nero, domanda inammissibile in caso di mancato contributo
Come precisato in premessa, il mancato versamento del contributo forfettario di 500,00 euro e del contributo previsto dal Decreto 7 luglio 2020 comportano l’inammissibilità dell’istanza e/o il mancato accoglimento.
Non possono essere accolte le domande di emersione inoltrate da datori di lavoro che svolgono attività con un codice Ateco diverso da quelli contenuti nella tabella di cui all’allegato 1 del già richiamato Decreto 27 maggio 2020.
Inoltre, non possono essere oggetto di dichiarazione di emersione i lavoratori già individuati come “lavoratori in nero” a seguito di accertamenti ispettivi o per i quali si sia già proceduto alla notifica di addebiti in data precedente al 1° giugno 2020, data a decorrere dalla quale il datore di lavoro poteva presentare l’istanza di emersione.
Si ricorda, al riguardo, che l’art. 8, co. 5, del Decreto 27 maggio 2020 dispone che “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari”.
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