Lavoro in somministrazione, adempimenti assicurativi solo online

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Lavoro in somministrazione, adempimenti assicurativi solo online

In riferimento ai lavoratori in somministrazione, la gestione degli adempimenti in materia assicurativa deve essere effettuata esclusivamente in maniera telematica. A tal fine, infatti, a partire dal 10 giugno 2019 l'accesso alla procedura "Lavoro in somministrazione" deve passare dal sito INAIL, ed in particolare dalla sezione "Accedi ai servizi online". L'abilitazione all’accesso degli agenti, funzionari e commerciali deve essere effettuata dal legale rappresentante, attraverso l'applicativo "Gestione utente/Gestione utenti e profili", disponibile all'interno dei servizi online.

A darne notizia è l’INAIL, con un breve comunicato stampa pubblicato il 10 giugno 2019. Sul punto, l’Istituto assicurativo ricorda che sia il legale rappresentante che i soggetti da abilitare devono preventivamente dotarsi di credenziali dispositive.

Lavoro in somministrazione, la denuncia di iscrizione

Il contratto di somministrazione è un rapporto trilaterale concluso da un’impresa utilizzatrice e un soggetto somministratore autorizzato (agenzia del lavoro) per la fornitura di personale a tempo indeterminato o determinato. L’obbligo assicurativo è a carico del somministratore, ma l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere i contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori.

La denuncia di iscrizione è presentata con il modulo “Denuncia nuova ditta di Somministrazione”, inoltrato tramite Pec alla Sede INAIL competente in ragione della sede legale dell’azienda. L’INAIL, a seguito della presentazione della suddetta denuncia, invia alla ditta il codice ditta, il numero di Pat e le credenziali di accesso alla procedura “somministrazione lavoro”.

Lavoro in somministrazione, come si determina il premio assicurativo

Il premio è determinato in relazione al tasso medio stabilito per l'attività svolta dall'impresa utilizzatrice nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati ed è complessivamente costituito dalla somma dei premi parziali, calcolati per ogni lavoratore somministrato sulla base dell’effettiva retribuzione percepita.

Le agenzie di somministrazione devono trasmettere i contratti di prestazione per via telematica (modulo “Unificato Somm”) tramite il Ministero del Lavoro, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione.
Per ogni contratto di somministrazione, l’agenzia deve poi effettuare la denuncia delle retribuzioni e versare il premio assicurativo, entro il 16 del secondo mese successivo alla data di scadenza del trimestre solare, come di seguito indicato:

  • 16 maggio per il trimestre gennaio/marzo;
  • 16 agosto per il trimestre aprile/giugno;
  • 16 novembre per il trimestre luglio/settembre;
  • 16 febbraio per il trimestre ottobre/dicembre.
Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 10 giugno 2019 - Somministrazione senza ragioni? Richiedibile la conversione del contratto - Bonaddio

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