Somministrazione senza ragioni? Richiedibile la conversione del contratto

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Somministrazione senza ragioni? Richiedibile la conversione del contratto

La circostanza che il contratto di somministrazione non indichi meticolosamente le ragioni organizzative che giustifichino l’instaurazione del rapporto di lavoro, potrebbe spingere il lavoratore (somministrato) a richiedere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, le recenti modifiche legislative avvenute per effetto del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, in L. n. 96/2018), hanno inciso unicamente sul piano delle conseguenze sanzionatorie ma non hanno intaccato in nessun modo l’obbligo di stipulare il contratto in forma scritta, né tantomeno quello di indicare le ragioni di carattere tecnico produttivo e organizzativo che hanno determinato la scelta.

A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15366 del 6 giugno 2019, in accoglimento del ricorso di un lavoratrice che operava in un call center.

Somministrazione o contratto a tempo indeterminato, i confini

In sede di primo grado di giudizio, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda della lavoratrice che aveva dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannando al contempo la società al pagamento delle retribuzioni maturate fin dall’inizio del rapporto di lavoro in somministrazione. Secondo i giudici, la causale del contratto di somministrazione, ricondotta all’aumento temporaneo delle attività nel call center cui la ricorrente era stata addetta, non era integrata dall’esigenza dedotta, ossia di impiego di altro personale.

La Corte d’Appello, però, ha ribaltato la decisione osservando che l'onere di indicazione formale della causale dell'assunzione nella somministrazione a tempo determinato era venuto meno a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.Lgs. n. 251/2004. Tale norma stabiliva che la sanzione di nullità fosse limitata alla sola ipotesi di mancata stipula del contratto di somministrazione in forma scritta e non anche a quella di mancata indicazione delle ragioni di carattere tecnico produttivo e organizzativo o sostitutivo del ricorso alla somministrazione e che l'applicazione dell'istituto della somministrazione di manodopera non poteva essere limitato al di là di quanto stabilito dalla legge.

La lavoratrice impugnava la sentenza e ricorreva in Cassazione, sostenendo che le ragioni di carattere tecnico produttivo e organizzativo andavano comunque inserite nel contratto anche dopo la modifica legislativa.

Obbligo della causale nel contratto di somministrazione

La Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice. Secondo gli ermellini, nel contratto di somministrazione di lavoro, oltre alla forma scritta, deve ritenersi ancora necessaria anche l’indicazione degli elementi che l’hanno giustificata.

Ciò alla luce anche delle recenti modifiche avvenute per mano del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, in L. n. 96/2018), che hanno inciso unicamente sul piano delle conseguenze sanzionatorie, prevedendo che la mancata indicazione non determina l'automatica nullità del contratto. Infatti, l’art. 2, co. 1-bis del Decreto Dignità ha aggiunto il nuovo art. 38-bis al D.Lgs. n. 81/2015, introducendo la fattispecie della somministrazione fraudolenta. In pratica, essa prevede a carico del somministratore e utilizzatore un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione qualora la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.

In definitiva, per i giudici di legittimità è possibile applicare la conseguenza sanzionatoria prevista dall’art. 27 co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, ossia la possibilità per il lavoratore di richiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con effetto dall’inizio della somministrazione.

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