Lavoro domenicale: compensazione anche se non prevista dal CCNL

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Lavoro domenicale: compensazione anche se non prevista dal CCNL

Il lavoro prestato di domenica, anche nel caso in cui il riposo settimanale venga posticipato a un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris.

La compensazione rappresenta un riconoscimento della particolarità e della maggiore onerosità del lavoro svolto in questa giornata, tradizionalmente riservata al riposo.

In mancanza di una specifica previsione all’interno della contrattazione collettiva applicabile, il "quid pluris" può essere determinato dal giudice.

Tale compensazione può assumere forme diverse, non necessariamente economiche, ma potrebbe anche consistere in benefici di altra natura, come giorni di riposo aggiuntivi, agevolazioni lavorative o vantaggi simili. Resta fermo che, qualora esista una disciplina contrattuale collettiva più favorevole al lavoratore, questa debba prevalere.

Pertanto, ogni lavoratore impegnato in attività lavorative durante la domenica ha diritto, indipendentemente dall’organizzazione del riposo settimanale, a una compensazione che tenga conto della specifica gravosità di tale giornata lavorativa.

Lavoro domenicale: quid pluris a prescindere dal CCNL

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 31712 del 10 dicembre 2024, pronunciata in ordine ad una controversia riguardante il diritto a un’indennità per la maggiore penosità del lavoro domenicale.

Il caso esaminato

Il caso all'esame della Corte coinvolgeva un gruppo di lavoratori turnisti, impiegati presso l’aeroporto di Malpensa, che rivendicavano una maggiorazione della retribuzione per le giornate di lavoro domenicale.

La Corte d’Appello aveva già riconosciuto loro una maggiorazione del 30% sulla retribuzione giornaliera, evidenziando che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato non prevedeva alcuna compensazione adeguata per i sacrifici personali e familiari richiesti dal lavoro in una giornata tradizionalmente dedicata al riposo.

La società datrice di lavoro aveva presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che il contratto collettivo prevedeva già strumenti compensativi e che la liquidazione equitativa della maggiorazione era stata calcolata erroneamente.

Cassazione: il lavoro di domenica va sempre compensato

La Cassazione ha respinto il ricorso della datrice di lavoro, confermando che il lavoro domenicale deve essere compensato con un "quid pluris", anche in assenza di previsioni contrattuali specifiche.

Per la Suprema corte, il mero differimento del riposo settimanale a un altro giorno non costituisce una compensazione adeguata per i sacrifici derivanti dal lavoro domenicale.

Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, infatti, la semplice traslazione del giorno di riposo settimanale non rappresenta una compensazione adeguata per il lavoro svolto di domenica, in quanto non comporta alcun vantaggio economico o indennizzo aggiuntivo.

Tale principio si applica anche al riposo a scalare previsto per i lavoratori turnisti, che garantisce lo stesso numero di giorni di lavoro e riposo dei non turnisti, risultando quindi insufficiente a compensare i sacrifici specifici del lavoro domenicale.

Quid pluris da riconoscere, benefici non necessariamente economici

La Cassazione ha quindi richiamato alcuni principi consolidati nella giurisprudenza, che riconoscono la necessità di compensare i lavoratori per la particolare onerosità del lavoro prestato in una giornata culturalmente e socialmente dedicata al riposo.

In particolare, è stato richiamato il principio enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui:

"...il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole; dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris".

Cassazione: sì a maggiorazione del 30% sulla retribuzione

Per la Corte, del resto, la mancanza, nella contrattazione collettiva, di una maggiorazione specifica per i lavoratori turnisti presso l’aeroporto di Malpensa non implicava, di per sé, la volontà di escludere il diritto a vantaggi aggiuntivi previsti dall'ordinamento per il lavoro domenicale.

Come visto, nella specie iI giudici di merito, considerando i sacrifici e i disagi derivanti da tale attività, avevano riconosciuto una maggiorazione del 30% sulla retribuzione giornaliera.

Avevano inoltre rilevato che i lavoratori turnisti percepivano la stessa retribuzione oraria e godevano dello stesso numero di giorni di riposo settimanale dei non turnisti: in questo modo, il solo riposo compensativo era inadeguato a bilanciare il disagio legato al lavoro domenicale.

La Corte di cassazione, in definitiva, ha ritenuto corretta la liquidazione equitativa della maggiorazione effettuata da parte della Corte d’Appello, sottolineando che tale tipo approccio è consentito e appropriato quando le circostanze lo richiedono, come nel caso esaminato.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Un gruppo di lavoratori turnisti impiegati presso l’aeroporto di Malpensa ha rivendicato una maggiorazione sulla retribuzione giornaliera per il lavoro prestato di domenica. La Corte d’Appello aveva riconosciuto tale diritto.
Questione dibattuta La società datrice di lavoro sosteneva che il contratto collettivo già prevedeva strumenti compensativi adeguati e contestava la liquidazione equitativa della maggiorazione disposta dalla Corte d’Appello.
Soluzione della Corte di Cassazione La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il lavoro domenicale deve essere compensato con un "quid pluris" anche in assenza di previsioni contrattuali specifiche, e che il differimento del riposo settimanale non costituisce compensazione sufficiente.
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