Datori di lavoro e lavoratori autonomi agricoli: iscrizione diretta all’INPS
Pubblicato il 15 ottobre 2025
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Nel corso della seduta del 14 ottobre 2025, la Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato ha approvato una serie di emendamenti al disegno di legge S.1484 – la legge annuale per le piccole e medie imprese (PMI) – che amplia in modo significativo l’ambito di intervento del provvedimento.
Tra le modifiche di maggior rilievo spicca l’inserimento del nuovo comma 2-bis all’articolo 8, volto a introdurre una significativa semplificazione amministrativa per il comparto agricolo.
Datori di lavoro e lavoratori autonomi agricoli: iscrizione diretta all’INPS
L’emendamento approvato, in sede referente, dalla Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato introduce una importante semplificazione amministrativa per il settore agricolo, permettendo a datori di lavoro agricoli e ai lavoratori autonomi agricoli di iscriversi direttamente all’INPS, senza passare per la procedura della “comunicazione unica” disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7.
Attualmente i datori di lavoro agricoli e i lavoratori autonomi agricoli sono tenuti ad effettuare l’iscrizione attraverso la “Comunicazione Unica” disciplinata dall’art. 9 del D.L. 7/2007.
Con la nuova disposizione, il legislatore consente invece di presentare direttamente all’INPS le istanze di:
-
iscrizione dell’impresa agricola o del lavoratore autonomo agricolo;
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modifica dei dati anagrafici o aziendali;
-
cessazione dell’attività.
L’INPS è chiamato ad adeguare le proprie procedure operative entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Testo dell’emendamento approvato
Il testo approvato stabilisce che: "L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo e dei lavoratori autonomi agricoli può essere presentata direttamente all'INPS, anziché attraverso la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. L'INPS predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modifiche necessarie all'attuazione della facoltà di cui al comma 1. La procedura di cui al presente comma si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"
La misura, di natura tecnica ma di grande impatto pratico, mira a ridurre gli oneri burocratici e a velocizzare le procedure di iscrizione e gestione aziendale, in linea con gli obiettivi generali di semplificazione e digitalizzazione dell’intero impianto normativo dedicato alle PMI.
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