Lavoratori in quarantena e fragili, estese le tutele fino a dicembre 2021

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Lavoratori in quarantena e fragili, estese le tutele fino a dicembre 2021

L’articolo 8, decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha modificato l’articolo 26 del Decreto Cura Italia, estendendo le tutele, già riconosciute nell’anno 2020, per i lavoratori in quarantena ed i lavoratori fragili fino al 31 dicembre 2021.

Precedentemente a tale ultimo intervento del Governo, l’Istituto previdenziale, con il messaggio 23 aprile 2021, n. 1667, aveva espressamente rilevato che la tutela prevista per i lavoratori in quarantena per l’anno 2021 rimaneva in attesa di appositi stanziamenti finanziari.

Con le modifiche operate dal Decreto fiscale, fino al 31 dicembre 2021 il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei dipendenti del settore privato è equiparato alla malattia, ai fini del trattamento economico, e non è computabile nel periodo di comporto.

Per quanto concerne i lavoratori fragili impossibilitati a rendere la prestazione lavorativa in smart working, sempre fino al 31 dicembre 2021, vi è la possibilità di assentarsi dal luogo di lavoro con riconoscimento della c.d. indennità di ricovero ospedaliero.

Al tempo stesso, per evitare duplicazioni di finanziamento, il comma 2, del citato articolo 8, abroga il comma 482, art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente le prestazioni dedicate ai lavoratori fragili – ex art. 26, commi 2 e 2-bis, D.L. n. 18/2020 – per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Quarantena e oneri aziendali

Come anticipato l’articolo 8 del Decreto Fiscale ha rifinanziato (comma 5) il trattamento economico e la relativa contribuzione figurativa dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, sino a tutto il 31 dicembre 2021.

Con il messaggio 18 novembre 2021, n. 4027, l’Istituto previdenziale ha fornito indicazioni circa il riconoscimento della prestazione di malattia anche per gli eventi verificatisi prima dell’entrata in vigore della disposizione normativa, sicché la predetta tutela verrà cronologicamente attribuita a tutti gli eventi intercorsi nell’anno 2021.

I certificati di malattia comunicati all’INPS devono essere caratterizzati dal codice quarantena V07.

Altresì, la medesima norma ha inserito all’art. 26, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il nuovo comma 7-bis, che tenta di sostenere i costi delle imprese del settore privato inerenti agli oneri correlati ai predetti eventi di quarantena per i lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica presso l’INPS.

La misura tutela gli eventi intercorsi dal 31 gennaio 2020 fino al 31dicembre 2021 e consiste in un rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal datore di lavoro per un importo pari ad euro 600,00 per singolo lavoratore la cui prestazione non possa essere resa in modalità agile e per ciascun anno solare.

Per ottenere il rimborso, il datore di lavoro dovrà presentare un’apposita istanza telematica all’INPS corredata da una dichiarazione attestante i periodi di assenza riferiti alle tutele del citato articolo 26. I tempi di richiesta e la procedura per l’invio delle domande verranno rese note dall’Istituto previdenziale.

Lavoratori fragili

L’estensione del periodo tutelato dedicato ai lavoratori c.d. fragili è stata, invece, operata dal decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.

In particolare, l’art. 2-ter, comma 1, ha prorogato al 31 dicembre 2021, il termine per il riconoscimento della tutela contenuta nell’art. 26, comma 2, del Decreto Cura Italia, per i lavoratori in possesso di specifica certificazione sanitaria che non possono svolgere attività lavorativa in modalità agile.

Per tali periodi il lavoratore potrà beneficiare del trattamento economico riconosciuto per il ricovero ospedaliero e del correlato accredito di contribuzione figurativa, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e/o settore produttivo di appartenenza.

Di norma, però, l’impresa ed il lavoratore dovranno valutare, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria legale o area di inquadramento, la possibilità di rendere la prestazione lavorativa da remoto.

I congedi Covid-19

Il ripristino dei Congedi Covid-19, invece, è stato oggetto dell’art. 9, decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146. La novella legislativa consente al genitore di richiedere un congedo per poter assistere il figlio convivente minore di quattordici anni nelle ipotesi di sospensione dell’attività didattica o educativa, di infezione da SARS-CoV-2 ovvero nei casi di provvedimento di quarantena disposto dall’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente. Il predetto limite di età anagrafica non è richiesto per i genitori di figli portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione calcolata secondo i criteri di cui all’art. 23 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità.

Come per i precedenti periodi, il congedo Covid-19 può essere riconosciuto in modo alternato tra i due genitori e sempreché l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro.

Per i medesimi eventi sopracitati, avranno, altresì, diritto a richiedere l’astensione dal lavoro, senza corresponsione di alcuna indennità e senza riconoscimento della contribuzione figurativa, i genitori di figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni.

Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il congedo potrà essere goduto in modalità giornaliera o oraria.

Si evidenza che ai sensi del comma 3, art. 9, eventuali periodi di congedo ex art. 32 e 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione dell’attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, i periodi richiesti per prestare assistenza durante l’infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per i periodi di quarantena disposti al figlio, accaduti tra l’inizio dell’anno scolastico e l’entrata in vigore della norma (22 ottobre 2021) potranno essere convertiti, su richiesta, in congedo Covid-19 e non saranno né computati, né indennizzati, a titolo di congedo parentale.

Il periodo di congedo può, altresì, essere fruito dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e dai lavoratori iscritti presso le Gestioni autonome dell’Istituto. Ai primi, spetterà un’indennità giornaliera pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell’indennità di maternità. Per gli iscritti alle Gestioni autonome, invece, l’indennità sarà commisurata alle giornate indennizzabili e sarà pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera annualmente stabilita dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto (es. per gli artigiani ed i commercianti l’indennità giornaliera è pari ad euro 48,98, v. Circ. INPS 22 aprile 2021, n. 68).

I congedi Covid previsti dal Decreto Fiscale potranno essere richiesti, attualmente, per gli eventi oggetto di tutela sino al 31 dicembre 2021.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

INPS – Messaggio 18 novembre 2021, n. 4027

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