ExtraUE specializzati Ingresso Soggiorno
Pubblicato il 15 febbraio 2017
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Due circolari ministeriali con medesima data danno chiarimenti sull'ingresso e il soggiorno, per un periodo superiore a 3 mesi (ininterrotti), di cittadini di Paesi terzi, al di fuori, cioè, dell'Unione Europea. L'ambito soggettivo è rappresentato da lavoratori extraUE specializzati o in formazione e dirigenti. Quello oggettivo è, viceversa, costituito da trasferimenti intra-societari, ovvero il distacco temporaneo da parte di un'azienda stabilita in un Paese terzo presso l’entità ospitante, oltre le quote previste dal Testo Unico Immigrazione (TUI).
La durata massima del trasferimento intra-societario è: di tre anni per i dirigenti e i lavoratori specializzati; di un anno per i lavoratori in formazione. Tali periodi sono comprensivi di eventuali proroghe.
Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda di ingresso nel territorio nazionale per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero, devono necessariamente intercorrere perlomeno tre mesi. Al termine del periodo autorizzato di trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un’entità appartenente alla stessa impresa o ad un’impresa dello stesso gruppo stabilite in un Paese terzo.
I due documenti – la circolare del Ministero dell’interno n. 517 del 9 febbraio 2017 e la circolare del Ministero del Lavoro n. 521 del 9 febbraio 2017 – chiariscono in particolare il campo di applicazione, le condizioni di lavoro, la documentazione da presentare e le eventuali sanzioni correlate.
Condizioni di lavoro
Ad esempio, rispetto alle condizioni di lavoro, nella circolare dell'Interno (dello stesso tenore quella del Minlavoro) è scritto che laddove l'attività lavorativa sia svolta in Italia, quest'ultima risulta disciplinata dalle disposizioni di legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione collettiva italiane.
Sanzioni
Quanto ai profili sanzionatori, l’articolo 27-quinquies, comma 26, prevede l’applicazione della sanzione penale di cui all’articolo 22, comma 12, del TUI (reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato) e delle aggravanti di cui al comma 12-bis del medesimo articolo 22 per le ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario rilasciato ai sensi del comma 17 o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo. Nelle medesime ipotesi, si prevede altresì l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-ter, 12-quater e 12-quinquies del predetto articolo 22.
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