Lavoratori assenti per malattie oncologiche

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Lavoratori assenti per malattie oncologiche

L’Inps nella sezione notizie del portale istituzionale ha pubblicato una guida volta ad illustrare le principali misure a tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche.

I lavoratori assenti dal lavoro per malattia oncologica hanno diritto, come previsto dalla legge e dal contratto collettivo, alla conservazione del posto per tutto il periodo di comporto. Nel caso di terapie salvavita sono esclusi dall’obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità.

Gli invalidi civili, lavoratori dipendenti, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% hanno diritto, ai sensi dell’art. 7, Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, ad un congedo per cure a carico del datore di lavoro, non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno, anche in maniera non continuativa e non rientrante nel periodo di comporto.

Al lavoratore cui sia stata riconosciuta una disabilità grave, ha diritto:

  • 3 giorni di permesso mensile o frazionato ad ore;
  • 2 ore al giorno di permesso qualora l’orario di lavoro sia superiore a 6 ore ed 1 ora di permesso se  inferiore a 6 ore;

Il lavoratore che assiste ai sensi dell’art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 un familiare disabile grave, coniuge, parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti ha diritto:

  • 3 giorni di permesso mensile ovvero frazionabili ad ore.

Ai sensi dell’art. 4, comma 5, Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i dipendenti che assistono un familiare con un grado di disabilità elevata, hanno diritto ad un congedo straordinario retribuito di due anni. I soggetti che hanno diritto ad accedere al beneficio previsto dalla legge sono:

  • Il coniuge convivente o parte dell’unione civile;
  • Il padre o la madre, anche adottivi o affidatari;
  • Il figlio convivente;
  • Il fratello o la sorella convivente;
  • Il parente o affine entro il terzo grado;
  • Il figlio non ancora convivente ma che instauri la convivenza entro l’inizio del periodo richiesto.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, Legge 8 marzo 2000, n. 53 il lavoratore può usufruire di un congedo non retribuito di due anni, continuativo o frazionato, per gravi motivi familiari.

L’Inps riepiloga all’interno della guida le principali misure sul piano assistenziale, sociale ed economico, dalla pensione di inabilità per i dipendenti privati e pubblici al riconoscimento dell’invalidità civile, dalla pensione di inabilità per invalidi civili all’indennità di accompagnamento concludendo con le prestazioni non economiche legate all’invalidità civile e all’handicap.

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