Congedo COVID-19, esteso il periodo di fruizione
Pubblicato il 04 settembre 2020
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Ampliato il periodo in cui è possibile fruire del cd. “congedo COVID-19”. Infatti, la precedente scadenza del 31 luglio 2020 è stata differita fino al 31 agosto 2020, per effetto del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020. È stato altresì aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo.
Con la circolare n. 99 del 3 settembre 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19, di cui all’art. 23 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”).
Congedo COVID-19, la norma
Il “Decreto Cura Italia” all’art. 23 ha introdotto un congedo indennizzato (cd. “congedo COVID-19”) per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il congedo è fruibile:
- dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato;
- dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995;
- dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
L’agevolazione può essere fruita da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per la cura di tutti i figli e la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
In alternativa al menzionato congedo è prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o integrativi dell’infanzia.
Congedo COVID-19, le novità del “Decreto Rilancio”
Inizialmente, il congedo COVID-19 terminava la sua operatività il 3 maggio 2020. Tuttavia, in seguito, tale termine è stato, dapprima, prorogato al 31 luglio 2020, e successivamente al 31 agosto 2020.
Il “Decreto Rilancio” ha altresì esplicitato che il congedo stesso deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, confermando quindi le indicazioni già fornite dall’Istituto Previdenziale sulla possibilità per i genitori, anche conviventi, di alternarsi nella fruizione del congedo COVID-19, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.
Congedo COVID-19, fruizione in modalità oraria
È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria. La novella riguarda solamente i lavoratori dipendenti e non anche i lavoratori autonomi o gli iscritti alla Gestione separata, ed interessa le domande aventi ad oggetto la fruizione di congedo COVID-19 in modalità oraria nel periodo dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.
Le domande possono avere ad oggetto fruizioni di congedo COVID-19 in modalità oraria effettuate antecedentemente alla data di presentazione delle stesse, purché relative a periodi ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato.
Congedo COVID-19, aspetti di compatibilità e incompatibilità
Il congedo COVID-19 in modalità oraria è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore per lo stesso minore.
Risulta, invece, compatibile con la fruizione di congedo parentale ad ore da parte dell’altro genitore per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.
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