Lavoratori italiani all’estero, le nuove retribuzioni convenzionali
Pubblicato il 20 marzo 2024
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2024 il decreto del 6 marzo 2024 con cui il Ministero del lavoro determina le retribuzioni convenzionali applicabili per l’anno corrente ai lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato all’estero, secondo quanto disposto dall’art. 4 del decreto legge n. 317/87.
Prima di vedere quali sono i nuovi valori, diamo uno sguardo di insieme alla disciplina che regola la materia e ai suoi riflessi in ambito contributivo e fiscale.
Come si calcolano i contributi
I contributi dovuti sul reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero si calcolano sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, intendendosi con tale dizione il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo con esclusione dell’indennità estero.
L’importo così calcolato deve poi essere diviso per 12 e, raffrontando il risultato con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.
I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese assumendo il divisore mensile 26 ed il valore ottenuto deve essere poi moltiplicato per il numero dei giorni compresi nella frazione di mese interessata, escludendo le domeniche.
A parte tale unica eccezione, i valori non sono frazionabili; le stesse regole valgono per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
Ambito fiscale
L’articolo 51, comma 8-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 prevede un’agevolazione che consente ai lavoratori italiani operanti all’estero, al verificarsi di determinate condizioni, di tassare in luogo del reddito effettivamente percepito le retribuzioni convenzionali, generalmente inferiori.
Si tratta dunque di un notevole vantaggio, ma vediamo quali sono le condizioni nella tabella seguente:
CONDIZIONE |
DESCRIZIONE |
---|---|
Residenza fiscale |
Il lavoratore dipendente sia fiscalmente residente in Italia, ex art. 2 del Dpr n. 917/86 |
Lavoro in settore di attività individuati dal Decreto Ministeriale |
Svolgimento di lavoro dipendente all’estero in via continuativa in uno dei settori di attività individuati nel nel decreto ministeriale sulle retribuzioni convenzionali. |
Lavoro come oggetto esclusivo del rapporto |
E’ necessario stipulare uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione all’estero come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e che il dipendente venga collocato in uno speciale ruolo estero |
Lavoro all’estero per oltre 183 giorni nell’arco di 12 mesi |
Per il computo dei 183 giorni rilevano le ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi |
NOTA BENE: Se il lavoratore dipendente presta la propria attività per un datore di lavoro estero, ma trascorre in Italia la maggior parte dell’anno, la retribuzione convenzionale non può essere applicata
Retribuzioni convenzionali 2024
Tornando al decreto del 6 marzo 2024 l’allegato riporta, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.
Come sopra accennato, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente riportata nelle tabelle allegate al decreto stesso.
Le retribuzioni convenzionali sono infatti suddivise in base al settore produttivo, alla qualifica del lavoratore e alla relativa fascia retributiva.
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