Lavoratore inadempiente, licenziamento ok se derivante da vigilanza

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Lavoratore inadempiente, licenziamento ok se derivante da vigilanza

È legittimo licenziare il lavoratore inadempiente sul posto del lavoro, anche se il datore di lavoro abbia effettuato un controllo dell’attività lavorativa in modo diretto o con la sua organizzazione gerarchica e senza affidarsi a personale esterno.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21888 del 9 ottobre 2020.

Lavoratore inadempiente, il caso

La vicenda riguarda un lavoratore che, a seguito di vigilanza del suo superiore gerarchico, è risultato poco diligente sul posto di lavoro, oltre a non osservare gli obblighi ed i doveri di sua competenza. Tale comportamento gli è costato il licenziamento.

Il lavoratore, dal proprio canto, lamentava che il datore di lavoro aveva effettuato il controllo con mezzi propri, senza quindi affidarsi a personale esterno all’azienda, rendendosi responsabile della violazione degli artt. 3 e 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

Inoltre, riteneva il lavoratore, il controllo in questione si sarebbe dovuto limitare agli atti illeciti non potendo riguardare l’adempimento della prestazione lavorativa.

Lavoratore inadempiente, controllo anche interno

Sul punto, i giudici della Cassazione hanno ribadito che:

  • se da un lato, la legge impone la comunicazione, in favore dei lavoratori interessati dei nominativi e delle mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa;
  • dall’altro, non prevede alcun divieto per il datore di lavoro di affidare o attraverso la propria organizzazione gerarchica il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei propri dipendenti.

Tra l’altro, i giudici di legittimità hanno già avuto modo di specificare in passato che tale controllo può avvenire anche in maniera occulta.

Lavoratore inadempiente, non violati i principi di correttezza e buona fede

In definitiva, afferma la Suprema Corte, l’attività di vigilanza può avvenire direttamente mediante la propria organizzazione gerarchica, oppure attraverso personale esterno e anche occultamente, senza che ciò comporti la violazione dei principi di correttezza e buona fede né dell’art. 4 della L. n. 300/1970 in materia di controlli a distanza.

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