L'atto impositivo non può essere annullato d'ufficio per vizi diversi da quelli dedotti

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Nell'ambito del processo tributario, l'organo giudicante è tenuto a svolgere un'indagine limitata ai motivi di contestazione specificamente dedotti dal contribuente nel proprio ricorso introduttivo di primo grado.

Lo stesso, ossia, deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dell'atto impugnato specificamente dedotti dal contribuente e non può, d'ufficio, annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti. Questi ultimi, infatti, ancorché possano risultare dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, sono da ritenere come estranei al thema controversum.

Nel caso sottoposto all'esame della Corte di legittimità – sentenza n. 13331 del 29 maggio 2013 – è stata ribaltata la decisione con cui i giudici di merito avevano provveduto ad annullare, d'ufficio, un atto impositivo in considerazione della rilevazione, nel corso del giudizio, della mancanza di sottoscrizione della cartella esattoriale, mancanza, tuttavia, che non era stata impugnata né dedotta da parte del contribuente.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Cartelle mute salve dall'annullamento d'ufficio - Alberici

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