L’assoluzione penale non basta per opporsi al diniego di autotutela

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19740 del 13 novembre 2012, ha sottolineato come l’impugnazione contro il diniego dell'amministrazione finanziaria di procedere con l'esercizio del potere di autotutela, una volta che l’atto impositivo sia divenuto definitivo, può essere proposta solo per far valere profili di illegittimità del rifiuto opposto, ma non per motivi relativi alla fondatezza della pretesa impositiva. Deve essere rilevata, cioè, l'esistenza di un interesse di importanza generale dell'amministrazione alla rimozione dell'atto.

Interesse generale non ravvisato dai giudici di legittimità nel caso sottoposto al loro esame ed in cui l'istanza di autotutela era stata presentata dal contribuente solo sulla base della constatazione dell'avvenuta assoluzione nel processo penale dal reato di emissione di fatture fittizie.
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