L’assenza di personale dipendente e l’esiguità delle spese per beni strumentali esclude l’Irap

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La Corte di cassazione, con ordinanza n. 382 del 9 gennaio 2013, ha sancito la rimborsabilità dell’imposta Irap in capo ad un professionista legale il quale, pur non facendo parte di uno studio associato, svolgeva attività per conto di quest’ultimo.

In particolare, i giudici di merito avevano precedentemente negato il rimborso in considerazione del fatto che il professionista, nel periodo di riferimento, aveva effettuato spese per quasi 10mila euro; da dette spese gli stessi avevano, infatti, desunto l’esistenza di una autonoma struttura sufficientemente articolata e complessa.

Secondo la Suprema corte, tuttavia, “la presuntione hominis secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini Irap costituisce, appunto, una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione; così come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di merito ha evidenziato la assenza di personale dipendente e la esiguità delle spese per beni strumentali”.
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