L’assegno non prova il pagamento se non è dimostrato il collegamento col credito

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L’assegno non prova il pagamento se non è dimostrato il collegamento col credito

La discordanza tra i pagamenti effettuati e l'importo delle fatture, nonché l'emissione di titoli in data anteriore a tali documenti, possono portare il giudice di merito a ritenere che il possesso di titoli cambiari, ossia titoli “astratti”, non sia rilevante ai fini della prova del pagamento. Questo qualora previamente manchi la dimostrazione di un sicuro collegamento tra titoli e crediti vantati.

E un apprezzamento di merito di tal genere risulta insindacabile in sede di legittimità.

Caso esaminato dalla Suprema corte

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26275 del 6 novembre 2017, di rigetto delle doglianze di una Srl contro la sentenza intervenuta in un giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo che il Tribunale aveva emesso su ricorso del fallimento di altra Srl e con il quale era stato ordinato alla ricorrente di pagare la somma di 64mila euro, documentata da due fatture, entrambe annotate sul giornale di contabilità della società fallita.

Il giudice di merito, pur accogliendo l'opposizione, aveva condannato l'opponente al pagamento della somma ingiunta ritenendo che non fosse stato dimostrato che i pagamenti dallo stesso asseritamente dedotti, per come effettuati a mezzo di titoli cambiari, avessero avuto ad oggetto proprio le due fatture per cui era stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo; dette circostanze erano state altresì confermate dal fatto che i titoli di credito erano di ammontare diverso e con data anteriore rispetto alle fatture e che tra le parti erano intercorsi diversi rapporti negoziali.

La Suprema corte, nel ritenere il ricorso della Srl come manifestamente infondato, ha ricordato il principio già espresso in sede di legittimità secondo cui “soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso”.

E ancora “l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo”.

Pagamento con efficacia estintiva e pagamento eccepito con produzione di titoli "astratti"

Nel dettaglio – ha spiegato la Corte – se l'onere della prova in capo al creditore in ordine alla diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, diversamente accade quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali,che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa)”.

In detto ultimo contesto, infatti, viene nuovamente ribaltato l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, là dove questo sia contestato dal creditore.

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