L'appello notificato “direttamente” va depositato presso l'organo che ha pronunciato la sentenza
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 09 maggio 2010
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Con ordinanza n. 43 depositata lo scorso 11 febbraio, la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con riferimento all'articolo 53, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 31 n. 546/1992, per come modificato dall'articolo 3-bis, comma 7 del Decreto legge 203/2005, nella parte in cui viene stabilito che, in materia di processo tributario, ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. Secondo il giudice remittente, tale disposizione si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione importando una ingiustificata diversità di trattamento fra situazioni giuridiche eguali e/o omogenee.
Giudizio, questo, non condiviso dalla Corte costituzionale la quale ha spiegato come, con l'articolo censurato, il legislatore abbia inteso ridurre il rischio del rilascio di erronee attestazioni di passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado quando l'appello non sia stato notificato con l'ufficiale giudiziario, bensì direttamente dall'appellante, a norma dell'articolo 16 del Decreto legislativo 546/92. Tale previsione – conclude il Collegio – non mina i principi richiamati ma, in considerazione dell’individuata ratio di garantire uno spedito e corretto svolgimento del processo, “da un lato, risulta adeguata alla necessità di indurre l’appellante ad adempiere al richiesto onere di depositare copia dell’appello notificato «direttamente» e, dall’altro, consegue al mancato oggettivo assolvimento di tale onere, a nulla rilevando la volontà dell’appellante”.
Giudizio, questo, non condiviso dalla Corte costituzionale la quale ha spiegato come, con l'articolo censurato, il legislatore abbia inteso ridurre il rischio del rilascio di erronee attestazioni di passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado quando l'appello non sia stato notificato con l'ufficiale giudiziario, bensì direttamente dall'appellante, a norma dell'articolo 16 del Decreto legislativo 546/92. Tale previsione – conclude il Collegio – non mina i principi richiamati ma, in considerazione dell’individuata ratio di garantire uno spedito e corretto svolgimento del processo, “da un lato, risulta adeguata alla necessità di indurre l’appellante ad adempiere al richiesto onere di depositare copia dell’appello notificato «direttamente» e, dall’altro, consegue al mancato oggettivo assolvimento di tale onere, a nulla rilevando la volontà dell’appellante”.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 23 - La notifica «light» con avviso alla commissione – De Mita
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