L’analisi dei CdL alle misure lavoro e fisco contenute nella legge di Bilancio 2022

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L’analisi dei CdL alle misure lavoro e fisco contenute nella legge di Bilancio 2022

Facendo seguito al 32° Forum Lavoro/Fiscale, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare 25 gennaio 2022, analizza le novità in materia di lavoro e fisco previste dalla Legge di Bilancio 2022.

Tra gli argomenti più rilevanti: il programma nazionale GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori); le misure di contrasto alla delocalizzazione delle imprese; il quadro degli ammortizzatori sociali e le novità in materia di NASpI e DIS-COLL.

Il Programma nazionale GOL

Alte le aspettative per il rilancio delle politiche attive con l’avvio del nuovo Programma nazionale GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori – varato dall’art. 1, comma 324, della legge di Bilancio 2021. Le indicazioni operative sono state previste dal Decreto 5 novembre 2021 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e si completano con i piani che le Regioni dovranno adottare entro 60 giorni, previa valutazione dell’ANPAL.

Il programma prevede due tappe temporali:

  • entro il 2025 dovranno essere coinvolti almeno 3 milioni di beneficiari (di cui almeno il 75% donne, disoccupati di lunga durata, disabili, under 30 e over 55). Di tale platea, almeno 800 mila dovranno essere avviati in attività formativa, di cui 300 mila per il rafforzamento delle competenze digitali;
  • entro il 2025 dovrà, altresì, completarsi il piano di potenziamento dei CPI.

Il programma, a seconda dei profili di occupabilità, prevede cinque percorsi mirati alla ricollocazione:

  1. reinserimento, dedicato ai soggetti più vicini al mondo del lavoro o più facilmente occupabili;
  2. aggiornamento, per la predisposizione di interventi formativi di breve durata a contenuto professionalizzante;
  3. riqualificazione, rivolto ai soggetti distanti dal mondo del lavoro che prevede una consistente attività di formazione attinente ai profili più richiesti dal mercato;
  4. lavoro e inclusione, volto a rimuovere ostacoli e barriere ulteriori rispetto alla dimensione lavorativa;
  5. ricollocazione collettiva, strettamente correlato alle situazioni di crisi aziendali che coinvolgono lavoratori occupati, ma potenzialmente in transizione.

Misure di contrasto alla delocalizzazione

I commi da 224 a 237, art. 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, tentano di contrastare la delocalizzazione delle imprese a salvaguardia dei livelli occupazionali mediante la previsione di procedure complesse che coinvolgano le parti sociali e lo Stato per l’individuazione di soluzioni alternative alla chiusura dell’attività produttiva o parte di essa.

Le misure si rivolgono ai datori di lavoro che intendono chiudere una sede, uno stabilimento, una filiale o un reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con conseguente licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50 e che abbiano occupato mediamente, nell’anno precedente, almeno 250 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti.

Rimangono esclusi dall’obbligo i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

La nuova procedura prevede che i datori di lavoro comunichino, con preavviso di almeno 90 giorni rispetto all’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle sedi territoriali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché alle regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’ANPAL, le intenzioni di cessare l’attività produttiva o parte della stessa.

In caso di mancato avvio della nuova procedura, i licenziamenti verranno considerati nulli per espressa previsione del comma 227.

Ammortizzatori sociali

La legge di Bilancio 2022 modifica in più parti il Testo Unico in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D. Lgs. n. 148/2015), prevedendo l’universalizzazione delle tutele e l’estensione della platea dei beneficiari.

Quanto all’ampliamento delle tutele, viene estesa la CIGS a tutti i datori di lavoro che, nel semestre precedente alla presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e non siano coperti dai Fondi di Solidarietà Bilaterale, anche alternativi, territoriali o intersettoriali, con la sola eccezione delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale. Vengono, altresì, estesi gli ambiti di tutela del FIS anche alle imprese con un solo dipendente per le sole prestazioni rientranti nel c.d. assegno ordinario. In particolare, le imprese fino a 5 dipendenti potranno beneficiare di 13 settimane in un biennio mobile; le imprese con più di cinque dipendenti nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda potranno beneficiare di 26 settimane nel medesimo arco temporale.

Per quanto concerne i limiti di durata massima della CIGS di cui agli artt. 4 e 22, D. Lgs. n. 148/2015, viene previsto un ulteriore periodo di 12 mesi nell’ambito delle causali per riorganizzazione aziendale o crisi aziendale laddove venga sottoscritto uno specifico Accordo di transizione occupazionale che preveda l’accesso dei lavoratori coinvolti al programma nazionale GOL.

In tale ambito, il nuovo datore di lavoro che assume i lavoratori coinvolti dall’accordo appena citato potrà beneficiare di una specifica agevolazione contributiva pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore per un periodo non superiore a 12 mesi.

Ampliati, altresì:

  • il computo soggettivo dei lavoratori beneficiari, nel quale sono stati attratti tutti gli apprendisti, indipendentemente dalla tipologia, ed i lavoratori a domicilio;
  • i soggetti che possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale, riducendo l’anzianità minima a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • i limiti di riduzione massima dell’orario di lavoro nei contratti di solidarietà. Dal 2022 la riduzione media per tutto il personale interessato è elevata all’80% e quella individuale al 90% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile del singolo dipendente nell’arco dell’intero periodo oggetto del contratto di solidarietà.

Per quanto concerne i Fondi di Solidarietà Bilaterale di cui agli artt. 26, 27 e 40, D. Lgs. n. 148/2015, viene estesa la medesima previsione innanzi citata per il FIS. Potranno accedere all’assegno di integrazione salariale (ordinario e straordinario), per le sospensioni o riduzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori con un solo dipendente. I Fondi dovranno adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2022, ad eccezione di quelli costituiti nel biennio 2020-2021 che dovranno provvedere entro il prossimo 30 giugno 2023. Al riguardo, particolare attenzione dovrà essere prestata alla novella che prevede la regolarità di versamento della contribuzione ai predetti Fondi per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Novità NASpI

Ad opera del comma 221, art. 1, legge di Bilancio 2022, vengono modificati i termini di accesso al trattamento di disoccupazione per gli eventi decorrenti dal 1° gennaio 2022 e viene abrogato il requisito delle 30 giornate minime di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio della prestazione.

I requisiti per l’accesso, in continuità con quanto previsto dal c.d. Decreto Sostegni, saranno:

  • essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 150/2015;
  • aver avuto almeno 13 settimane di contribuzione aventi validità ai fini della disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo.

Confermata l’aliquota dell’1,61% al finanziamento della prestazione, per gli eventi di disoccupazione verificatisi successivamente al 1° gennaio 2022 la prestazione si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (per gli over 55, la riduzione decorrerà dal 1° giorno dell’ottavo mese).

Novità DIS-COLL

Come per la NASpI, le novità in materia di DIS-COLL trovano applicazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.

Secondo le nuove previsioni la prestazione si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

Il neo introdotto comma 15-quinques, all’art. 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede, altresì, che la DIS-COLL verrà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro ed il predetto evento. In tale arco temporale non verranno conteggiati i periodi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione. Resta fermo il limite massimo di durata pari a 12 mesi di prestazione.

La contribuzione figurativa correlata sarà rapportata al reddito medio mensile entro il limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo della DIS-COLL per l’anno in corso.

Dal 1° gennaio 2022, infine, è stato disposto che per i collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti ed i dottorati con borsa di studio che hanno diritto a percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori ed i sindaci (non destinatari della prestazione) è dovuta la medesima aliquota prevista per la prestazione NASpI.

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