L’ammortamento dell’immobile uso ufficio non rileva per l’autonoma organizzazione

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Una sentenza della Ctr Lazio, la n. 372/01/10 depositata il 5 luglio 2010, ha stabilito ai fini Irap la non rilevanza dell’uso di un immobile strumentale nell’attività del professionista in assenza di autonoma organizzazione.

Pertanto, l’ammortamento relativo all’immobile di proprietà ed i costi sostenuti per le spese condominiali e di riscaldamento dello studio di proprietà utilizzato dal professionista nell’ambito della sua attività, non costituiscono indice per l’esistenza dell’autonoma organizzazione. Senza ulteriori elementi, per ritenere giustificata l’imposizione, l’Irap versata deve essere rimborsata al contribuente.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 5 – L’immobile strumentale non è rilevante ai fini Irap – Ferranti

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