L'amministrazione finanziaria risarcisce l'iscrizione ipotecaria illegittima

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 25855 del 18 novembre 2013, hanno ribaltato la decisione con cui in primo ed in secondo grado era stata esclusa la risarcibilità dei danni subiti da una contribuente che era stata oggetto di un'esecuzione immobiliare illegittima e si era vista iscrivere ipoteca su un proprio immobile a causa di un debito fiscale contratto dal suo ex coniuge.

Dopo aver presentato querela di falso rispetto alla firma apposta in una dichiarazione dei redditi congiunta, la donna era uscita vittoriosa dalla causa per il relativo disconoscimento della sottoscrizione e, a seguito di questo risultato, aveva adito il Tribunale dolendosi della condotta illecita dell'amministrazione finanziaria.

Nei due gradi di merito, tuttavia, le sue doglianze non erano state accolte e solo nell'ambito del giudizio di legittimità la Suprema corte ha aderito a due dei quattro motivi presentati dalla ricorrente, affermando il diritto del contribuente ad essere risarcito dall'amministrazione qualora, come nella specie, subisca un'esecuzione immobiliare illegittima.

Ai fini del risarcimento – conclude, tuttavia, la Corte - non è comunque sufficiente il solo accertamento dell'infondatezza della pretesa tributaria azionata in via esecutiva, dovendosi, altresì, accertare che la condotta dell'amministrazione finanziaria, nel promuovere l'azione esecutiva, abbia integrato gli estremi dell'illecito aquiliano, sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo.
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