La telefonata promozionale incompleta non è per forza ingannevole

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Con sentenza n. 5000 del 5 settembre 2011, il Consiglio di stato ha sottolineato come una telefonata promozionale con un contenuto informativo incompleto possa non essere ingannevole qualora non risulti di grado tale “da indurre in errore il consumatore fino ad incidere sulla sua libertà di scelta consapevole pregiudicandone il comportamento economico”.

Nella specie, è stato respinto il ricorso presentato dall'Agcom, a fronte di una richiesta di intervento avanzata da una consumatrice, avverso la sentenza con cui il Tar del Lazio aveva annullato un provvedimento del Garante che aveva ritenuto ingannevole la pubblicità contenuta nella telefonata promozionale operata da un'azienda con promessa di consegna di un prodotto omaggio nell’ambito di una manifestazione.

Secondo il collegio amministrativo, nella specie, “il modello di istruzione sul contenuto della telefonata comunque prevedeva l’informazione, necessaria ed esplicita, che l’iniziativa sarebbe stata volta a promuovere prodotti di varie aziende e a pubblicizzare l’azienda e i prodotti in esposizione per farli meglio conoscere, rendendosi con ciò evidente che all’omaggio si sarebbe accompagnata la presentazione di prodotti, al fine, ovviamente, di predisporre al loro acquisto”.
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