La società può dedurre i costi per il recesso

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 64 del 25 febbraio 2008, chiarisce che le somme corrisposte al socio in sede di recesso sono un costo deducibile per la società di persone. La risoluzione entra nel merito del recesso del socio liquidato direttamente dalla società che provvede ad una corrispondente riduzione del proprio capitale sociale e del patrimonio netto. L’articolo 2289 del Codice civile detta per le società di persone che il socio che recede ha diritto ad una somma che rappresenti il valore della quota del capitale economico della società. Pertanto, le somme corrisposte al socio terranno conto oltre che della quota del capitale versato anche degli utili in corso di formazione e dei plusvalori latenti sui beni d’impresa compreso l’avviamento. Per evitare la doppia imposizione ciò che viene tassato in capo al socio uscente, come reddito d’impresa e non di capitale, deve essere dedotto dalla società che liquida. La società verrà tassata, poi, al momento del realizzo o in sede di chiusura di periodo d’imposta (per trasparenza).
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – Differenza da recesso deducibile – Felicioni

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