La procedura di mobilità prima del concorso

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Respinto, da parte del Consiglio di stato – sentenza n. 5830 del 18 agosto 2010 -, l'appello proposto dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna avverso la decisione con cui il Tar per l’Emilia Romagna aveva annullato un bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di funzionario amministrativo indetto dall'Unione senza espletare preventivamente la procedura di mobilità. 

Il Collegio amministrativo, aderendo alle argomentazioni dei giudici regionali, ha sottolineato come il reclutamento dei dipendenti pubblici avviene attraverso un procedimento complesso nell’ambito del quale la procedura concorsuale non è affatto soppressa, “ma è subordinata alla previa obbligatoria attivazione della procedura di mobilità, in attuazione dei fondamentali principi di imparzialità e buon andamento, predicati dall’articolo 97 della Costituzione”.
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