La porta può costituire veduta, distanze da rispettare
Pubblicato il 23 agosto 2017
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In tema di limitazioni legali della proprietà, anche le scale, i ballatoi e le porte, fondamentalmente destinati all’accesso dell’edificio e solo occasionalmente ed eccezionalmente utilizzabili per l’affaccio, possono configurare vedute.
Questo quando, indipendentemente dalla funzione primaria del manufatto, risulti obiettivamente possibile, in via normale, per le particolari situazioni o caratteristiche di fatto, anche l’esercizio della “prospectio” ed “inspectio” su o verso il fondo del vicino.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 20273 del 22 agosto 2017, pronunciata nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’apertura di una porta di ferro sul lastrico solare adiacente con altra proprietà, apertura che era stata posta ad una distanza di 0,75 m dal confine, inferiore, ossia, a quella minima prevista pari ad 1,5 metri.
In sede di merito, era stato escluso che la porta, essendo di ferro, potesse costituire una veduta.
La decisione di legittimità
Statuizione, questa, non condivisa dai giudici di Cassazione, i quali hanno ritenuto fondata la censura avanzata dal ricorrente vicino, secondo cui era stato erroneo ritenere che l’apertura della porta non comportasse alcuna violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, quanto alle vedute dirette.
Occorreva, infatti, osservare – si legge nella ordinanza n. 20273/2017 – come fosse pacifico, in punto di fatto, che dalla porta in questione fosse ben possibile affacciarsi sul lastrico solare adiacente alla proprietà del ricorrente, e ciò da una distanza inferiore alla minima prevista dalla legge.
La sentenza di merito è stata, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad una diversa sezione della Corte d’appello.
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