La personalizzazione del danno non patrimoniale
Pubblicato il 22 settembre 2017
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Ultime precisazioni dalla Corte di cassazione
La Corte di legittimità si è pronunciata nell’ambito di un giudizio attivato ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale subito da un uomo, vittima di un sinistro stradale.
I giudici di merito, nel confermare la concorrente responsabilità dei protagonisti del sinistro in applicazione dell’articolo 2054, comma 2 del Codice civile, avevano ritenuto di dover procedere ad una più adeguata personalizzazione degli importi liquidati a titolo risarcitorio in primo grado, attraverso il riconoscimento di voci risarcitorie aggiuntive a quelle individuate sul piano meramente tabellare nella decisione del primo giudice.
Contro questa statuizione aveva fatto ricorso la compagnia di assicurazione lamentandosi della liquidazione del danno non patrimoniale ivi contenuta nonché della relativa personalizzazione riferita al pregiudizio sofferto dalla vittima.
Il giudice deve valorizzare le peculiarità del caso
Motivo ritenuto fondato dalla Cassazione - sentenza n. 21939 del 21 settembre 2017 - la quale ha rilevato che, nel caso in esame, la Corte d’appello, nel considerare l’opportunità di provvedere a una più adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, aveva fatto erroneo riferimento a circostanze solo asseritamente personalizzanti, trascurando di procedere ad un’opportuna articolazione analitica delle voci di danno, “attraverso la valorizzazione dei profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita” del danneggiato.
La Suprema corte ha conseguentemente disposto la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio ad altra Sezione di Corte d'appello cui ha affidato di provvedere alla rinnovazione della liquidazione equitativa del danno alla persona subito dalla vittima del sinistro.
Il principio di diritto enunciato
Questo, hanno precisato gli Ermellini, nel rispetto del principio di diritto secondo cui, con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale e ai fini della cosiddetta “personalizzazione” del danno forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari - che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che “qualunque” vittima di lesioni analoghe “normalmente” subirebbe – “spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari”.
Dette specifiche circostanze di fatto – si legge nella sentenza - si distinguono dalle conseguenze ordinarie in quanto legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, “caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento”, meritevoli, ossia, di tradursi in una differente considerazione in termini monetari, rispetto a quanto è solito compiersi in assenza di queste peculiarità.
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