La notifica dell'atto ad un indirizzo sbagliato porta all'annullamento della cartella

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La Corte di cassazione, con l'ordinanza 25938 del 19 novembre 2013, ha ritenuto fondato il ricorso straordinario in Cassazione promosso da un contribuente contro la decisione con cui il Giudice di pace aveva respinto un'opposizione ad un preavviso di pagamento di fermo amministrativo relativo a tre cartelle esattoriali.

Il ricorrente aveva lamentato che il preavviso e le cartelle erano state spedite a un indirizzo diverso dalla sua residenza e del tutto estraneo alla sua sfera soggettiva. Tale circostanza tuttavia – si doleva il contribuente – non era stata affatto considerata dal giudice onorario.

La Suprema corte ha quindi aderito alle doglianze contenute nell'impugnazione riconoscendo come “apparente” la motivazione resa dal Giudice di pace relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio; lo stesso organo giudicante, infatti, aveva esclusivamente affermato la regolare notifica delle cartelle di pagamento omettendo di esaminare i documenti allegati dal contribuente.
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