La notifica al vecchio difensore è nulla ma sanabile
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 14 dicembre 2009
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In caso di liti fiscali, la notificazione dell'appello che venga effettuata presso il procuratore domiciliatario nel grado precedente che si sia, nel frattempo, cancellato dall'albo, non è da considerare come inesistente bensì affetta da nullità sanabile ex tunc per effetto di rinnovazione ai sensi dell'articolo 291 c.p.c. o se eseguita spontaneamente dalla parte.
E' il principio statuito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 16006 dello scorso 8 luglio, in una vicenda in cui il Fisco aveva proposto appello innanzi alla Commissione tributaria regionale avverso una decisione con cui i giudici di primo grado avevano annullato un avviso di accertamento. La Ctr, tuttavia, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio rilevando che il relativo ricorso era stato notificato, con esito negativo, presso il precedente difensore il quale, nelle more, si era cancellato dall'albo. Da qui il giudizio in Cassazione.
E' il principio statuito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 16006 dello scorso 8 luglio, in una vicenda in cui il Fisco aveva proposto appello innanzi alla Commissione tributaria regionale avverso una decisione con cui i giudici di primo grado avevano annullato un avviso di accertamento. La Ctr, tuttavia, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio rilevando che il relativo ricorso era stato notificato, con esito negativo, presso il precedente difensore il quale, nelle more, si era cancellato dall'albo. Da qui il giudizio in Cassazione.
- ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VII – Processo fiscale, notifiche sanabili - Alberici
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