La nomina formalmente irregolare del rappresentante non intacca la detrazione Iva

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5400 del 18 marzo 2015, dando ragione ad un contribuente che ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate, chiarisce che la nomina (accreditamento) irregolare del rappresentante fiscale in Italia non fa perdere il diritto alla detrazione dell’Iva se l’amministrazione finanziaria non ne abbia contestato la spettanza sostanziale.

Va superato il rigido formalismo documentale a favore della lettera e della ratio della disposizione che tutela il principio fondamentale del diritto spettante ai soggetti passivi di detrarre l'Iva in nome della neutralità dell'imposizione per le attività economiche.

Per cui rileva come sufficiente la dichiarazione di inizio/variazione attività modello AA7/6.
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