La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

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La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 11543 del 30 aprile 2024, si è pronunciata in tema di corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (cosiddetta NASpI) e relativa decadenza.

Secondo la normativa, i beneficiari della NASpI sono tenuti a comunicare all'INPS l'avvio o la continuazione di un'attività lavorativa autonoma. Tale obbligo, previsto dall'articolo 10 del Decreto legislativo n. 22/2015, deve essere adempiuto entro un mese dall'inizio dell'attività, al fine di mantenere il diritto alla prestazione.

La mancata comunicazione dell'attività lavorativa autonoma ha come conseguenza la decadenza del beneficio: il mancato rispetto dei termini di comunicazione, ossia, può portare alla perdita della NASpI.

NASpI, rifiuto INPS per omessa comunicazione del lavoro autonomo

Nella causa esaminata, l'INPS aveva rifiutato la prestazione al richiedente, in sede amministrativa.

Il rifiuto era motivato dal fatto che il lavoratore non aveva comunicato, nei trenta giorni dalla data della domanda, lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo, così come previsto dalla normativa vigente.

La posizione dei giudici di merito: decadenza NASpI solo per nuova attività

La Corte d'appello, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto le ragioni del richiedente.

Secondo i giudici di merito, la decadenza prevista dall’art. 10, comma 1, e 11, lett. c), del Decreto legislativo n. 22/2015 concerneva il solo caso di chi avesse omesso di comunicare entro trenta giorni un’attività di lavoro autonomo intrapresa successivamente alla concessione della prestazione previdenziale.

Questa interpretazione poneva l'accento sull'importanza della data di inizio dell'attività rispetto alla comunicazione obbligatoria.

La posizione dell'INPS: valgono anche attività preesistenti

L'INPS si era opposto a tali conclusioni, impugnandole davanti alla Corte di cassazione, per violazione e falsa applicazione della disposizioni sopra richiamate.

Per l'Istituto previdenziale, la Corte d'appello aveva errato nel considerare che la decadenza NASpI non riguardasse anche eventuali attività di lavoro autonomo preesistenti alla data di presentazione della domanda.

NASpI e comunicazione per chi intraprende attività autonoma

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS, partendo dall'analisi normativa della fattispecie.

Decadenza NASpI: cosa dice la normativa

L’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 22/2015, stabilisce che:

“il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”.

Il successivo art. 11 prescrive, al comma 1, lett. c), la decadenza dalla fruizione della NASp nel caso di:

“inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo".

Dal tenore testuale dell’art. 10, quindi, la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS della circostanza della contemporaneità tra:

  • godimento del trattamento di disoccupazione;
  • svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito.

Al contrario, non risulta necessario che l'attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI.

Cassazione: niente NASpI se non si comunica il lavoro autonomo preesistente

La Corte di cassazione, ciò posto, ha interpretato la normativa richiamata stabilendo che la decadenza dalla Naspi si applica anche alle attività di lavoro autonomo preesistenti alla domanda, non comunicate entro un mese dall'avvio.

All'interpretazione richiamata, del resto, non osta la circostanza che l’art. 10, comma 1, ricolleghi l’obbligo di comunicazione al fatto che l’assicurato intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Il verbo intraprendere, infatti, può essere inteso non solo nel senso letterale di iniziare, ma anche in quello di applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato.

Va quindi escluso che l’applicazione della decadenza anche al caso in esame possa ritenersi integrare un’ipotesi di estensione analogica a fattispecie non espressamente prevista dal legislatore e, perciò, vietata.

Si tratta, al contrario, di un risultato coerente con un’interpretazione del combinato disposto:

  • dell’art. 10, comma 1;
  • dell’art. 11, comma 1, lett. c).

Il detto risultato, tenendo conto dell'intenzione del legislatore, non fa che estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma.

Rigettata la domanda del richiedente

Nella vicenda esaminata, i giudici territoriali non si erano attenuti al richiamato principio di diritto.

La sentenza impugnata, quindi, in accoglimento del ricorso dell'INPS, è stata cassata.

La Corte di cassazione, inoltre, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito, rigettando la domanda proposta dal richiedente.

La decisione della Cassazione risulta in linea con la precedente giurisprudenza di cui all'ordinanza n. 846 del 9 gennaio 2024 della medesima Corte.

Decisione, quest'ultima, con cui è stata affermata la decadenza dalla prestazione NASpI per chi non comunichi lo svolgimento di un’attività di lavoro autonoma o di impresa individuale, anche se non costituisca "nuova attività".

Tabella Riassuntiva dell'ordinanza

Sintesi del Caso L'INPS ha negato la prestazione NASpI a un lavoratore che non aveva comunicato un'attività lavorativa autonoma già esistente.
Questione Dibattuta Se la decadenza dalla NASpI si applica anche alle attività di lavoro autonomo non comunicate ma preesistenti alla richiesta del beneficio.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte di Cassazione ha stabilito che la decadenza si applica anche alle attività preesistenti non comunicate, con ordinanza n. 11543/2024.

 

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