Indennità di disoccupazione agricola: domanda all'INPS entro il 31 marzo
Pubblicato il 10 marzo 2025
In questo articolo:
- Indennità di disoccupazione agricola: cos’è
- Indennità di disoccupazione agricola: a chi e quando spetta
- Indennità di disoccupazione agricola: requisiti per l’accesso
- Indennità di disoccupazione agricola: casi particolari
- Indennità di disoccupazione agricola: quanto spetta
- Indennità di disoccupazione agricola: durata
- Indennità di disoccupazione agricola: domanda
- Indennità di disoccupazione agricola: pagamento
- Tabella riepilogativa: indennità di disoccupazione agricola
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È fissato al 31 marzo 2025 il termine ultimo per la presentazione all'INPS delle domande di indennità di disoccupazione agricola in relazione ad eventi di disoccupazione avvenuti nel 2024, pena la decadenza dal diritto all’indennità.
Quando si ha diritto all'indennità e come va presentata la domanda?
Indennità di disoccupazione agricola: cos’è
L’indennità di disoccupazione agricola è una misura di sostegno al reddito gestita dall'INPS e rivolta ai lavoratori agricoli dipendenti e altre figure equiparate che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. La prestazione economica mira a compensare la perdita di reddito subita dai lavoratori del settore agricolo per i periodi di inattività.
L'indennità è erogata in unica soluzione e tiene conto delle giornate lavorate nell'anno di riferimento, detratte quelle già coperte da altre forme di indennizzo come malattia, maternità, infortunio o espatrio definitivo.
Indennità di disoccupazione agricola: a chi e quando spetta
L’indennità di disoccupazione agricola è destinata a diverse categorie di lavoratori agricoli:
- Operai agricoli a tempo determinato (OTD) iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli nell'anno di competenza della prestazione (la categoria più corposa);
- Operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, con periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro, fatta esclusione per gli operai agricoli OTI dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli che, dal 1° gennaio 2022, accedono alla NASpI anziché alla disoccupazione agricola;
- Piccoli coloni e compartecipanti familiari: figure che collaborano in modo continuativo all’interno dell’azienda agricola familiare;
- Piccoli coltivatori diretti che integrano l'iscrizione negli elenchi nominativi con versamenti volontari fino a 51 giornate lavorative.
Indennità di disoccupazione agricola: requisiti per l’accesso
Per accedere all’indennità di disoccupazione agricola, i lavoratori agricoli dipendenti devono soddisfare alcuni requisiti essenziali:
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli OTD per l'anno di competenza della domanda o avere un contratto a tempo indeterminato per una parte dell'anno.
- almeno due anni di anzianità contributiva nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Tale requisito può essere soddisfatto attraverso l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD o lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni prima della domanda o per l'anno di competenza della prestazione con accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione;
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio di riferimento (anno di competenza dell'indennità e anno precedente). Il requisito è perfezionabile anche con cumulo di contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, purché l'attività agricola sia prevalente e considerando, nel biennio utile, anche i contributi figurativi per periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale.
Indennità di disoccupazione agricola: casi particolari
L'indennità di disoccupazione agricola spetta anche in caso di
- dimissioni di lavoratrici madri durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del primo anno di età del bambino) e di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del primo anno di età del bambino;
- dimissioni per giusta causa.
NOTA BENE: In caso di dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore deve allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la volontà di difendersi in giudizio nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro o l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. L'INPS recupera l'indennità eventualmente corrisposta se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni o se il lavoratore, dopo licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.
Inoltre l’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta in caso di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione, licenziamento disciplinare, disoccupazione involontaria per atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.
Indennità di disoccupazione agricola: quanto spetta
L'indennità di disoccupazione agricola è pari:
- per gli operai agricoli a tempo determinato, al 40% della retribuzione di riferimento, con trattenuta del 9% a titolo di contributo di solidarietà, per un massimo di 150 giorni;
- per gli operai agricoli a tempo indeterminato, al 30% della retribuzione effettiva, senza trattenuta per contributo di solidarietà.
L’importo massimo erogabile è pari a 1.392,89 euro (INPS, circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, che richiama la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024).
Indennità di disoccupazione agricola: durata
La durata dell'indennità di disoccupazione agricola è calcolata in base alle giornate lavorate nell'anno di riferimento, fino a un massimo di 365 giorni. Tuttavia, vengono sottratte dal computo totale le giornate lavorate come dipendente o in proprio, agricolo o non agricolo o indennizzate per malattia, maternità o infortunio o non indennizzabili, come le giornate successive a un espatrio definitivo.
Indennità di disoccupazione agricola: domanda
La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
La richiesta di indennità può essere effettuata attraverso diversi canali:
- Online: accedendo al sito dell’INPS con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS).
- Contact center e Patronati.
Indennità di disoccupazione agricola: pagamento
L’indennità viene corrisposta, in un’unica soluzione, dall'INPS tramite:
- Accredito su conto corrente bancario o postale.
- Accredito su libretto postale.
- Carta di pagamento dotata di IBAN.
- Bonifico domiciliato presso un ufficio postale.
NOTA BENE: È necessario fornire un IBAN intestato o cointestato al richiedente.
Tabella riepilogativa: indennità di disoccupazione agricola
Aspetto | Descrizione |
---|---|
Beneficiari | Operai agricoli OTD e OTI, piccoli coloni, compartecipanti familiari, piccoli coltivatori diretti. |
Requisiti principali | Iscrizione negli elenchi, almeno 2 anni di anzianità contributiva, 102 contributi giornalieri nel biennio. |
Durata | Massimo 365 giorni all'anno, al netto di giornate lavorative e già indennizzate. |
Scadenza domanda | Dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo all’evento di disoccupazione. |
Modalità di presentazione | Online sul sito INPS, via contact center, tramite patronato. |
Modalità di pagamento | Accredito su conto corrente, libretto postale, carta di pagamento con IBAN, bonifico domiciliato. |
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