NASpI: decade chi non comunica il lavoro autonomo preesistente
Pubblicato il 10 gennaio 2024
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Decade dalla prestazione NASpI il beneficiario che non comunichi lo svolgimento di un’attività di lavoro autonoma o di impresa individuale, anche se non si tratti di "nuova attività", successiva alla percezione dell’indennità di disoccupazione.
E' sulla base di tale considerazione che la Sezione lavoro della Corte di cassazione, con ordinanza n. 846 del 9 gennaio 2024, ha accolto il ricorso promosso dall'INPS contro la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso che la decadenza dalla NASpI potesse applicarsi nel caso espressamente esaminato, in cui il soggetto richiedente era già titolare di partita Iva prima della presentazione della domanda amministrativa di prestazione.
Rilievo a contemporaneità tra NASpI e lavoro autonomo
La fattispecie cui è correlata la decadenza dalla NASpI - hanno evidenziato gli Ermellini - non è necessariamente una "nuova attività" successiva all'inizio del periodo di percezione della provvidenza.
Difatti, l'art. 10, comma 1 del D. Lgs. n. 22/2015 - sulla compatibilità della NASpI con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale - fa un generico riferimento al fatto che si intraprenda un'attività lavorativa durante il periodo di godimento.
Ciò che rileva, ossia, è la sola circostanza della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Comunicazione obbligatoria a pena di decadenza
Secondo la norma in esame, nel dettaglio, il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricavi un reddito corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del TU imposte sui redditi, è tenuto a informare l'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
La mancata comunicazione entro un mese comporta, per il beneficiario, la decadenza dalla fruizione della NASpI.
Decadenza anche se il lavoro autonomo non è "nuova attività"
Ebbene, per la Corte territoriale, la predetta decadenza era da riferire all'inizio di una nuova attività durante il periodo di godimento della prestazione; ciò posto, non si poteva applicare estensivamente una norma eccezionale come quella introduttiva di una decadenza, così come pretendeva l'INPS.
L'Istituto ricorrente si era opposto a questa conclusione: l'interpretazione dallo stesso proposta era estensiva e non analogica del combinato disposto delle disposizioni esaminate.
La Suprema corte ha condiviso tale deduzione: intendere che l'obbligo di comunicazione riguardi anche l'attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di NASpI non costituisce applicazione analogica di una norma eccezionale.
Si tratta, piuttosto, di un'esegesi della disposizione che rimane all'interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate dalla stessa ratio.
Del resto, che l'art. 10 in parola riguardi anche l'attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di NASpI e che il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda medesima, è conclusione avvalorata da un'interpretazione sistematica della norma, alla luce del precedente art. 9, relativo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di NASpI.
Tale ipotesi richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time entro il termine di 30 giorni decorrente dalla domanda di presentazione.
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