La mera presunzione dell'ufficio non giustifica la rettifica della plusvalenza

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La sentenza 93/29/2013 della Ctr Lombardia interviene in merito ad un accertamento Irpef di una maggiore plusvalenza sulla vendita di un terreno edificabile.

La persona fisica accertata aveva dichiarato ai fini Irpef una plusvalenza in base alla differenza tra il costo rivalutato fiscalmente e il prezzo di cessione indicato nell'atto di compravendita, il cui pagamento risultava dalla documentazione bancaria.

Il Fisco, a giustificazione della rettifica in aumento, spiegava di ritenere che parte del prezzo di cessione fosse stato corrisposto in nero, data l’acquiescenza del contribuente ad un avviso di liquidazione notificato ai fini dell'imposta di registro contenente analoga rettifica in aumento del valore della transazione.

Nel caso di specie, i giudici considerano che la prova offerta dall'appellata del pagamento ricevuto dalla società acquirente, corrispondente al prezzo esposto nell’atto, e la delibera assembleale della società acquirente, che autorizza l'acquisto al prezzo indicato, non può essere “disattesa sulla base di una mera presunzione dell'ufficio di pagamento in nero della differenza di valore dell'immobile”.

Nello specifico, la definizione ai fini del registro operata dal contribuente non può generare vincoli sotto il profilo giuridico, i due comparti impositivi restano autonomi, e la decisione di definire può essere derivata dalla scelta di evitare un lungo e costoso contenzioso.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 – Il registro non ricalcola l'Irpef - Tomassini

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