La mancanza di autorizzazione alla trasmissione degli atti non pregiudica l'efficacia probatoria degli stessi

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Per la Corte di cassazione – sentenza n. 4741 del 26 febbraio 2010 – in materia di accertamento fiscale, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per la trasmissione di atti, documenti e notizie acquisite nell'ambito di un'indagine o un processo penali è necessaria per salvaguardare il segreto delle indagini penali non avendo, per contro, alcuna finalità di tutela nei confronti del contribuente; ne consegue che “l'eventuale mancanza dell'autorizzazione, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi”.
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