La grande azienda in crisi risana con dichiarazione ordinaria

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L’amministrazione straordinaria di una “grande impresa in crisi” può avere due scopi: il risanamento dell’attività o l’apertura della fase liquidatoria con la cessione dei beni.

Con la risoluzione n. 64 del 13 giugno 2011, l’agenzia delle Entrate risponde ad un interpello proprio sulla procedura straordinaria delle imprese in crisi.

Si spiega quanto segue.

In caso di liquidazione dell’impresa, il liquidatore deve presentare la dichiarazione, ai fini Ires e Irap, relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di messa in liquidazione. Infine, provvederà alla dichiarazione relativa alla chiusura della liquidazione stessa.

In caso di procedura di risanamento della società, in prosecuzione dell’attività d’impresa, la dichiarazione dei redditi dovrà seguire le ordinarie modalità. Dunque, l’amministratore non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione per il periodo d’imposta antecedente all’ammissione alla procedura.

Tali regole valgono anche per l’Iva.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 - Notizie In breve - L'Agenzia precisa gli obblighi Ires e Iva
  • ItaliaOggi, p. 22 - Obblighi a tappeto - Poggiani

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