La garanzia dell’ipoteca solo nel caso di rischio effettivo di insolvenza del debitore
Pubblicato il 06 ottobre 2010
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I giudici della Ctp di Roma, con la sentenza n. 283/50/2010 dell'8 luglio, offrono un’importante pronuncia in merito alla possibilità di iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore. Vi affermano che l’iscrizione dell’ipoteca, come strumento cautelare, è ammessa solo in casi eccezionali. Vi deve essere, cioè, il rischio concreto che il debitore risulti insolvente e, inoltre, si debbono presentare le condizioni che fanno temere che egli possa disperdere il proprio patrimonio.
L’onere della prova grava sull’Agente della riscossione, tenuto a dimostrare che il contribuente ha effettivamente posto in essere, o sta per farlo, atti o comportamenti tali da mettere a rischio il credito vantato dal Fisco. Vi dev'essere dunque un fondato timore che il Fisco stia per perdere il proprio credito per consentire l’iscrizione di un’ipoteca sui beni immobili del debitore.
- ItaliaOggi, p. 31 – Ipoteca solo al debitore insolvente – Aliano
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