La decontribuzione SUD nella legge di Bilancio 2021

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La decontribuzione SUD nella legge di Bilancio 2021

Per sostenere le imprese a far fronte agli affetti dell’emergenza economica, sono stati adottati diversi provvedimenti indirizzati a incentivare l’assunzione di nuovi lavoratori con esonero dal versamento dei contributi e a ridurre il costo del lavoro per tutelare il rapporto di lavoro per i lavoratori già in forza. Uno di questi provvedimenti, la “Decontribuzione SUD” introdotta dall’art. 27 del D.L. n. 104/2020, ha interessato le aziende operanti in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico.

L’agevolazione, inizialmente prevista solo per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, è stata prolungata fino al 2029 dalla legge di bilancio 2021, Legge n. 178/2020, che con il comma 161 ne ha prolungato l’operatività, rimodulandone l’importo e il campo di applicazione.

Pur restando in attesa della circolare dell’INPS con le istruzioni per il recupero dell’agevolazione a seguito delle novità della legge di bilancio 2021, si evidenzia che il quadro generale di funzionamento dello sgravio è già stato oggetto di esame della circolare n. 122 del 22.10.2020.

A chi è destinata l’agevolazione

L’agevolazione spetta per i lavoratori che hanno sede di lavoro, intendendo con tale requisito l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori, in una delle Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Le Regioni interessate sono le medesime già individuate dal D.L. n. 104/2020: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Una modifica ha invece interessato i datori di lavoro beneficiari dell’esonero.

A partire da gennaio 2021 sono, infatti, esclusi dallo sgravio i datori di lavoro appartenenti al settore pubblico allargato che stipulano con i lavoratori contratti di diritto privato e che, normalmente, sono considerati “datori di lavoro privato” ai fini del riconoscimento di agevolazioni e sgravi contributivi.

Per cui, non hanno diritto allo sgravio: gli enti pubblici economici; gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici.

Oltre alla precedente elencazione, continua ad essere esclusa la Pubblica Amministrazione, individuabile dall’elencazione contenuta nell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165.

Misura dell’esonero

Dall’anno 2021 all’anno 2029, il comma 161 della Legge n. 178/2020 prevede la concessione dello sgravio nelle seguenti misure:

  • il 30 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino al 31 dicembre 2025. Tale aliquota è identica a quella prevista per il periodo 1° ottobre 2020-31 dicembre 2020 già regolamentato dall’art. 27 D.L. n. 104/2020;
  • il 20 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per gli anni 2026 e 2027;
  • il 10 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per gli anni 2028 e 2029.

La misura dell’agevolazione si calcola sull’intera retribuzione, senza tetti di importo, e spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa che deve svolgersi nelle Regioni indicate. Nei casi in cui il rapporto di lavoro si svolga in una delle Regioni interessate ma la matricola aziendale faccia capo a una sede INPS al di fuori di tali Regioni, i datori di lavoro devono chiedere alla sede INPS presso la quale hanno aperto la posizione contributiva l’attribuzione del codice di autorizzazione “0L”. La richiesta deve essere presentata a mezzo cassetto previdenziale.

Contribuzione esclusa dall’agevolazione

Dall’esonero è esclusa la contribuzione dovuta all’INAIL e la consueta contribuzione riscossa dall’INPS per conto di altre gestioni previdenziali o per le quali le disposizioni che le regolamentano prevedano espressamente l’esclusione da sgravi e riduzioni contributive.

Più precisamente, sono esclusi dalla riduzione:

  • l’accantonamento del TFR al Fondo di Tesoreria per i datori di lavoro tenuti ad operare col Fondo;
  • il contributo, ove dovuto, di finanziamento dei Fondi di solidarietà bilaterali, compresi il Fondo di integrazione salariale e il Fondo di solidarietà del trasporto aereo;
  • il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, che si riscuote congiuntamente al contributo ASpI.

Sono, inoltre, escluse le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento:

  • il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo per coloro che superano il massimale annuo e che erano già iscritti alla previdenza obbligatoria alla data del 31.12.1995;
  • il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti che superano il massimale annuo e che risultavano già iscritti al 31.12.1995.

Coordinamento con altri incentivi

La riduzione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Ad esempio, risulta cumulabile con l’assunzione di disabili e di beneficiari di NASpI. Nella circolare n. 122/2020 si richiamava anche la compatibilità con la riduzione per le donne svantaggiate e per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani. Si tratta di agevolazioni che fino al 31.12.2020 avevano una misura di riduzione inferiore al 100%, la legge di bilancio 2021 ha però innalzato la misura di tali agevolazioni al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per cui non resta che attendere le istruzioni operative dell’INPS per capire come la potenziale cumulabilità possa trovare applicazione.

Condizioni di spettanza dell’esonero e compatibilità con gli aiuti di stato

L’esonero consiste in una riduzione di contributi per tutti i lavoratori in forza. Non ha quindi la natura di incentivo all’assunzione, pertanto non è soggetta al rispetto delle condizioni dettate dal quadro generale per le assunzioni delineato dall’art. 31 D.lgs. n. 150/2015 ma è soggetta al solo possesso della regolarità contributiva da parte delle aziende, prevista dall’art. 1, co. 1175, Legge n. 296/2006, che consiste nel possesso di DURC regolare, nel rispetto degli obblighi di legge e nel rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali.

Trattandosi di benefici indirizzati a un gruppo specifico di datori di lavoro (quelli che operano in aree svantaggiate), si tratta di un’agevolazione selettiva che rientra tra gli aiuti di stato che, secondo le regole di funzionamento della U.E., non possono essere liberamente concessi ma sono subordinati all’approvazione della Commissione europea.

Per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, la misura è concessa in conformità al Quadro temporaneo di aiuti “Temporary Framework”, mentre, per il periodo successivo (1° luglio 2021-31 dicembre 2029) l'efficacia del beneficio è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" – Temporary Framework ha semplificato le procedure per la concessione di aiuti all’occupazione, purché siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) e siano erogati entro il 30 giugno 2021.

Anche nell’ambito di operatività del “Temporary Framework” è tuttavia necessaria l’autorizzazione della Commissione U.E. che aveva autorizzato lo sgravio per il 2020 ma non ancora quello per il 2021 e per gli anni successivi.

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