La decisione non può essere fondata su motivi non dedotti
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 22 dicembre 2009
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La Cassazione, con la sentenza n. 26689 del 18 dicembre 2009, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da una società avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto valido un avviso di accertamento Iva, Irpeg ed Ilor notificato nei propri confronti.
Secondo i giudici di Cassazione, la Commissione tributaria regionale era incorsa nel vizio di “extrapetizione” poiché si era espressa su un diverso tema di indagine fondando la propria decisione in considerazione del tempo trascorso tra l'emissione del pvc e quella dell'avviso di accertamento; e ciò quando, in realtà, la società aveva lamentato un altro fatto e cioè che le verifiche della Guardia di finanza, su cui era basato l'accertamento, si erano protratte oltre il termine di 30 giorni lavorativi stabilito all'articolo 12 dello Statuto del contribuente.
Secondo i giudici di Cassazione, la Commissione tributaria regionale era incorsa nel vizio di “extrapetizione” poiché si era espressa su un diverso tema di indagine fondando la propria decisione in considerazione del tempo trascorso tra l'emissione del pvc e quella dell'avviso di accertamento; e ciò quando, in realtà, la società aveva lamentato un altro fatto e cioè che le verifiche della Guardia di finanza, su cui era basato l'accertamento, si erano protratte oltre il termine di 30 giorni lavorativi stabilito all'articolo 12 dello Statuto del contribuente.
- ItaliaOggi, p. 26 – Verifica a tempo - Alberici
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 35 – Termini ad hoc per contenziosi e verifiche - Falcone
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