La costituzione del fondo poco prima di commettere il reato può integrare una sottrazione fraudolenta
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 08 gennaio 2014
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Con sentenza n. 129 depositata il 7 gennaio 2014, la Terza sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'amministratore di una società contro il provvedimento di conferma della misura del sequestro preventivo su dei beni confluiti nel fondo patrimoniale che lo stesso aveva costituito insieme alla coniuge, nell'ambito di una vicenda in cui l'amministratore medesimo era indagato per i reati di omesso versamento delle ritenute e dell'Iva nonché di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte proprio per aver costituito un fondo patrimoniale in modo da rendere inefficace in tutto o in parte la procedura di riscossione.
Il ricorrente aveva lamentato, in particolare, l'assoluta illegittimità del sequestro preventivo di specie in quanto lo stesso aveva interessato beni estranei al reato e/o all'indagato, di proprietà di terzi. Secondo l'amministratore, ossia, il giudice del riesame aveva totalmente ignorato la questione relativa alla proprietà del bene sequestrato di cui al fondo patrimoniale il quale risultava, prima della costituzione del fondo, di esclusiva titolarità del coniuge dell'indagato; e ciò senza contare che il regime patrimoniale dei coniugi era quello della separazione dei beni sicché non poteva sostenersi che scopo dell'operazione fosse quello di sottrarre il bene alla garanzia del credito erariale in quanto un'eventuale procedura di riscossione coattiva delle imposte dovute, mai avrebbe potuto aggredire il bene in questione perché, giust'appunto, di proprietà esclusiva del coniuge.
La Suprema corte, tuttavia, richiamando, in primo luogo, diverse decisioni di legittimità che ammettono la possibilità di apporre il vincolo cautelare sui beni costituenti il fondo patrimoniale, ha sottolineato la non rilevanza degli assunti allegati dal ricorrente, evidenziando come, per contro, ciò a cui doveva darsi conto era la circostanza che, nel caso in esame, il vincolo cautelare aveva colpito il bene immobile destinato al fondo patrimoniale, “bene la cui proprietà, come previsto espressamente dalla legge civile, spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione, circostanza questa che non emerge in actis né è stata rappresentata dalla difesa”. Il bene confluito nel fondo, in definitiva, era da ritenere sequestrabile anche se in precedenza era di proprietà esclusiva del coniuge estraneo al procedimento.
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