La comunicazione della documentazione sul transfer pricing per l’anno 2009 entro il prossimo 28 dicembre

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Si ricorda che per non vedersi applicate le sanzioni per eventuali azioni evasive nei rapporti intrattenuti con l’estero, le imprese devono adottare un comportamento collaborativo nei confronti del Fisco, che si attua fondamentalmente in due mosse:

- effettuare una comunicazione preventiva all’agenzia delle Entrate circa il possesso della documentazione atta a dimostrare la corrispondenza dei prezzi praticati al valore normale;

- procedere con una successiva ed eventuale consegna della citata documentazione in caso di verifica da parte del Fisco.

Il termine per comunicare all’Agenzia di aver predisposto tutta la documentazione necessaria sul "transfer pricing", riferita al periodo d’imposta 2009, scade il prossimo 28 dicembre.

Infatti, per quanto riguarda i periodi d’imposta 2010 e successivi, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 ha stabilito che la comunicazione “preventiva”, che attesta solamente il possesso dei documenti, avviene in sede di dichiarazione dei redditi. Invece, proprio per i periodi d’imposta anteriori a quelli in corso al 31 maggio 2010, si stabilisce che la suddetta comunicazione deve essere effettuata entro il 28 dicembre 2010.

La comunicazione dovrà essere effettuata con modalità telematica attraverso il servizio Entratel, anche per il tramite di intermediari abilitati, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, saranno ritenute valide anche le comunicazioni pervenute oltre tale termine, ma a condizione che le stesse siano anteriori all’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza.
Riguardo alle piccole e medie imprese (Pmi), il Decreto legge n. 78/2010 e lo stesso citato provvedimento agenziale hanno stabilito che l’aggiornamento delle analisi per determinare e documentare il valore normale dei prezzi di trasferimento può avvenire ogni tre anni, invece che ogni anno. Tutto ciò, a patto che si realizzino due condizioni:

- l’analisi di comparabilità si deve basare su informazioni reperite in fonti pubblicamente disponibili;

- l’impresa dovrà verificare che nei due periodi d’imposta successivi a quello in cui l’analisi è stata effettuata, non vi siano state modificazioni significative nei fattori rilevanti ai fini dell’analisi stessa. Cioè, alcune caratteristiche dei beni e dei servizi oggetto di transazioni infragruppo, i rischi imprenditoriali e i termini contrattuali (solo per fare un esempio) devono rimanere sostanzialmente immutati.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 2 – Le semplificazioni sono un tratto comune – Marchetto
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 2 – Pmi con regime agevolato: l’aggiornamento è triennale - Ferraio

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