La compensazione può essere fatta valere nel giudizio di cognizione ma non in quello di ottemperanza
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 06 agosto 2010
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Il giudice, nei giudizi di ottemperanza, procede soltanto all'accertamento dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione e non anche all'eventuale esame dell'applicabilità della compensazione civilistica, alla quale è preordinato l'istituto del fermo amministrativo.
E' il concetto espresso dalle Sezioni unite di Cassazione con sentenza n. 18208 del 5 agosto 2010, pronunciata con riferimento ad una vicenda che vedeva un istituto di credito adire il giudice dell'ottemperanza al fine di ottenere il rimborso fiscale dall'agenzia delle Entrate; quest'ultima, per contro, chiedeva che, ai sensi dagli articoli 69 del Regio decreto 2440/1923 e 23 del Decreto legislativo 472/1997, fosse legittimata a sospendere l'esecuzione del credito sull'assunto che la banca era debitrice di altre amministrazioni dello Stato.
Sono quindi intervenuti i giudici di legittimità i quali hanno spiegato come la facoltà di “compensare” sospendendo il pagamento di un proprio debito per mezzo del "fermo amministrativo", a garanzia di eventuali crediti vantati nei confronti del contribuente, poteva essere esercitata solo nel corso del giudizio di cognizione, avente a oggetto l'accertamento della pretesa restitutoria, e non nel giudizio di ottemperanza, giudizio esclusivamente di esecuzione.
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