La clausola risolutiva non è generica se l'inadempimento ricollegato è specifico

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Secondo i giudici di Cassazione - sentenza n. 19865 del 22 settembre 2014 - non può considerarsi generica la clausola risolutiva espressa contenuta in un contratto di locazione che si ricolleghi all'eventuale violazione di alcune clausole del contratto medesimo attraverso l'espressione “la violazione pertanto anche di una soltanto di tali clausole darà diritto alla locatrice di ritenere risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.”.

Detta clausola è, infatti, idonea a giustificare la risoluzione in caso di inadempimento delle obbligazioni contenute nelle clausole richiamate.

Clausola non rispettata, locazione risolta

Nella specie, il richiamo era effettuato nei confronti della clausola secondo cui il canone di locazione doveva essere pagato in rate trimestrali anticipate nei primi cinque giorni di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno.

Ne conseguiva che il mancato pagamento di una rata entro i primi cinque giorni da ciascuna scadenza fissata integrava senza dubbio un motivo di risoluzione.

Non era dato comprendere – si legge nel testo della decisione – come potesse ritenersi generica la clausola risolutiva espressa ricollegata ad una clausola come quella di specie che esprimeva e identificava con puntualità e specificità il momento di adempimento dell'obbligazione periodica di pagamento del canone.

Il richiamo alla violazione della clausola sui pagamenti, una volta coordinato con il suo chiaro tenore “palesava, dunque, l'assoluta specificità dell'inadempimento assunto come giustificativo dell'effetto risolutivo espresso”.
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