La Cassazione sull’illecita concorrenza con minaccia o violenza

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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 10395 del 16 marzo 2012 – il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all’articolo 513-bis del Codice penale si concretizza in presenza di condotte concorrenziali attuate “con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale”, rientrandovi, in particolare, “i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare ecc.)”.

Da tale ambito sono da considerarsi, per contro, escluse - in quanto riconducibili ad altre ipotesi di reato - le condotte poste in essere da chi, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali commerciali, compia “atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Niente confisca per imprese sleali – Alberici

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