Iva. Solidarietà del cessionario nel pagamento dell'imposta
Pubblicato il 24 marzo 2021
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Ai fini della responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell'IVA da parte del cedente per le cessioni dei beni effettuate a prezzi inferiori al valore normale è richiesta l'effettività dell'operazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo.
E’ uno dei vari principi richiamati dalla Corte di cassazione nel testo della corposa sentenza n. 8025 del 23 marzo 2021, pronunciata in ordine ad un accertamento tributario da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Nel caso in esame, la Corte ha rigettato, tra le altre doglianze, uno specifico motivo di ricorso con cui si lamentava la nullità della sentenza di merito per omissione di pronuncia sulla eccezione di illegittimità degli avvisi di accertamento opposti per omessa identificazione del soggetto effettivo cedente, titolare del diritto di rivalsa IVA.
Fatture per operazioni inesistenti e diritto alla detrazione
Nel sottolineare come tale eccezione fosse manifestamente infondata, gli Ermellini hanno ricordato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, “in tema d'IVA, è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell'impresa utilizzatrice, poiché l'indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti”.
Ed è stato ribadito, in questa sede, come l'art. 60-bis, comma 2, del DPR n. 633/1972, nel contemplare la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell'IVA da parte del cedente per le cessioni dei beni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presupponga l'effettività dell'operazione, sia sul piano oggettivo che soggettivo, sicché è consentito al cessionario portare in detrazione l'imposta non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale.
Cessione di beni è fattispecie estranea: eccezione infondata
Nel caso in esame, tuttavia, gli atti impositivi impugnati non si fondavano affatto sull'applicabilità dell'art. 60-bis, bensì dell'art. 21, settimo comma, sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti, in relazione all'art. 19, del medesimo decreto (diritto alla detrazione).
In altri termini, i "fatti costitutivi" della pretesa erariale per indebita detrazione nell'an e nel quantum avevano trovato base giuridica in queste ultime disposizioni legislativa, rimanendone del tutta estranea la prima, concernente la fattispecie, completamente diversa, delle cessioni di beni a valore inferiore a quello normale, che non risultava essere oggetto di contestazione alla società contribuente da parte dell'Agenzia delle entrate.
L'eccezione, dunque, non riguardando l’oggetto della lite, andava rigettata e se ne poteva anche profilare il rigetto implicito da parte del giudice di appello.
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