Iva Sanzioni doppie senza identità soggettiva
Pubblicato il 13 gennaio 2017
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Il 12 gennaio 2017 è stato reso noto dalla Corte di giustizia europea un comunicato relativo alle conclusioni dell’Avvocato generale sull’applicazione del principio del ne bis in idem in caso di omesso versamento dell’Imposta sul valore aggiunto.
Vicende
L'Avvocato Ue si è pronunciato in merito a 3 cause riunite sollevate da giudici italiani riguardanti la stessa fattispecie, ossia l’instaurazione di un procedimento penale nei confronti di una impresa o persona fisica, che sia già stata sanzionata dall’Amministrazione finanziaria per un’infrazione in materia di omesso versamento Iva. L'unica differenza nelle vicende esaminate era, appunto, data dal diverso soggetto punito: in due casi una Srl e in uno una persona fisica.
Nello specifico, l'Avvocato è stato adito per pronunciarsi su una questione molto sentita in Italia, soprattutto dopo il marzo 2014 quando con il deposito della sentenza Grande Stevens, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha bocciato per violazione del principio del ne bis in idem il doppio binario in materia di market abuse, vietando la possibilità di colpire la medesima condotta da parte dello stesso soggetto sia sul versante penale sia su quello amministrativo.
Omesso versamento Iva
Riguardo alle fattispecie in esame ora, l'Avvocato generale ha evidenziato le condizioni necessarie per applicare il principio del ne bis in idem quando le normative di alcuni Stati membri consentono di cumulare le sanzioni amministrative con quelle penali per punire l’omesso versamento Iva.
Conclusioni
La conclusione a cui è giunto l'Avvocato generale nella sentenza del 12 gennaio 2017, relativa ai due procedimenti riuniti C-217/15 e C-350/15, è che affinchè si possa configurare una violazione del principio del ne bis in idem è necessario che le sanzioni vadano a colpire la stessa persona. Viceversa, se non vi è coincidenza allora non vi è alcuna infrazione al principio.
Nei singoli casi esaminati, la sanzione tributaria è stata imposta alle persone giuridiche in forma di Srl, mentre i procedimenti penali sono stati promossi nei confronti dei rispettivi rappresentanti legali. Non essendovi, quindi, identità soggettiva non è stata ravvisata alcuna violazione del suddetto principio anche se di fatto vi è stato l’omesso versamento Iva.
Pertanto, nelle conclusioni dell'Avvocato generale si legge che il principio di cui all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali della Ue, non opera quando i destinatari delle due sanzioni sono soggetti diversi: le sanzioni tributarie sono imposte a una persona giuridica, mentre il procedimento penale viene promosso nei confronti di una persona fisica, anche se essa è il rappresentante legale della società.
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