Iva di cassa, effetti a tempo

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L’agenzia delle Entrate il 30 aprile 2009 ha diffuso la circolare 20/E con cui ha fornito chiarimenti in merito al regime dell’Iva per cassa. Si ricorda che tale regime, introdotto dal Dl 185/2008 e attuato dal Dm del 26 marzo 2009, è applicabile su opzione del cedente a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dal 28 aprile 2009. Una precisazione contenuta nel documento di prassi in oggetto è etichettato come paradossale dagli autori dell’articolo. Si tratta della disposizione che dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione il cessionario che riceve la fattura emessa in regime di Iva per cassa può comunque detrarre l’imposta a prescindere dal pagamento, tuttavia il termine slitta alla conclusione della procedura se entro la scadenza dell’anno interviene l’assoggettamento a procedura concorsale o esecutiva a carico del cessionario.

Nell’articolo viene analizzata anche la regola del tetto dei 200mila euro. Si pone l’attenzione sulla previsione che l’opzione per il differimento non può essere più esercitata dal momento in cui nel corso dell’anno solare è superata la soglia.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – L’Iva per cassa guarda all’estero – Ricca

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