Contribuzione al Fondo per servizi ambientali in Uniemens
Pubblicato il 21 novembre 2023
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I datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali sono tenuti al versamento della contribuzione a partire dal mese di competenza di dicembre 2023.
I datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione devono anche versare un ulteriore contributo c.d. aggiuntivo, rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo.
Le modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens relativi alla predetta contribuzione sono contenute nel messaggio INPS n. 4104 del 20 novembre 2023.
Adeguamento del Fondo
Il Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno al reddito del personale del settore dei servizi ambientali è stato adeguato alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni.
Il decreto interministeriale del 29 settembre 2023 di adeguamento del Fondo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023.
Contribuzione dovuta
A partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto interministeriale (ovverosia mensilità di competenza novembre 2023), la contribuzione ordinaria deve essere versata da tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito applicativo del Fondo e con almeno un dipendente.
La contribuzione è così determinata:
- aliquota contributiva ordinaria pari allo 0,45%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano almeno un dipendente e fino a 15 dipendenti (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore);
- aliquota contributiva pari allo 0,65% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti ((di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore);
Altresì, è richiesto il versamento:
- di un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova (c.d. contribuzione ulteriore);
- del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022 (c.d. contribuzione ulteriore).
NOTA BENE: La c.d. contribuzione ulteriore è destinata a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Tali contribuzioni sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594 del 9 agosto 2019, istitutivo del Fondo.
Si specifica che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto del 29 settembre 2023, il versamento da parte dei datori di lavoro del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.
Istruzioni INPS
L’Inps fornisce le istruzioni in merito al versamento della contribuzione da parte delle imprese le cui posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z” con il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.
Per il versamento del contributo in cifra fissa (pari a 10 euro), a partire dal mese di competenza di dicembre 2023, i datori di lavoro:
- devono valorizzare nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore “N”;
- l’elemento <BaseRif> non deve essere esposto;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato, per l’esposizione del contributo corrente, il periodo di competenza della denuncia. Per quanto attiene l’esposizione del contributo arretrato deve essere indicato l’anno/mese di decorrenza dell’obbligo (ottobre 2019), qualora il lavoratore sia stato assunto in data successiva è necessario valorizzare la mensilità successiva al termine del periodo di prova.
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo della contribuzione dovuta.
NOTA BENE: Il recupero della contribuzione arretrata relativa al periodo da ottobre 2019 a novembre 2023 deve avvenire nei 3 mesi di competenza successivi alla pubblicazione del messaggio in trattazione (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024).
Diversamente, per il versamento della contribuzione pari al 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata (trattandosi di arretrati), il datore deve valorizzare nei tre mesi di competenza successivi alla pubblicazione del messaggio in trattazione i seguenti campi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il codice “M075”, avente il significato di “Rec. Arretrati contributo aggiuntivo malattia breve Art. 9, co. 4, DI n. 103594, 9 agosto 2019”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere indicato il valore complessivo delle somme trattenute come individuate alla menzionata lettera b);
- nell’elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese in cui si è dato luogo alla trattenuta;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo della contribuzione dovuta.
ATENZIONE: Per la valorizzazione del codice “M075” la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi in cui si è verificata la trattenuta.
Dipendenti non più in forza
Per i dipendenti cessati sulla matricola alla data del 1° dicembre 2023, i datori di lavoro possono indicare gli stessi in uno dei flussi Uniemens di competenza dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, con il codice <TipoLavStat> NFOR, valorizzando l’elemento <InfoAggCausaliContrib> con le predette istruzioni.
NOTA BENE: I datori di lavoro che abbiano sospeso o cessato l’attività e che siano tenuti all’obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig) sull’ultimo mese di attività della matricola.
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