Istanza solo via web (Entratel e Fisconline) per i rimborsi Iva Ue

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Con provvedimento protocollo n. 53471 del 1° aprile 2010, il Direttore dell’agenzia delle Entrate illustra le nuove modalità di richiesta da parte dei soggetti passivi nazionali del rimborso Iva assolta in un altro Stato membro e le nuove modalità di richiesta ed esecuzione dei rimborsi Iva assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi ivi non stabiliti.

La motivazione del provvedimento risiede nella previsione normativa di cui all’articolo 1, lettera t) del Decreto legislativo n. 18/2010 che rivede la disciplina dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto assolta in uno degli Stati membri della Comunità Europea da soggetti stabiliti in altro Stato membro.

Ne consegue che a partire dal 1° aprile 2010, in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati:

- la richiesta di rimborso dell’Iva assolta in altri Stati membri da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato è presentata all’Agenzia tramite apposito portale elettronico;

- la richiesta di rimborso dell’Iva assolta nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità Europea è presentata con apposita istanza in via telematica allo Stato membro ove sono stabiliti;

- le richieste di rimborso presentate a partire dal 3 maggio 2010 da soggetti passivi stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità, richiedono entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nella Stato italiano con le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672 (dovranno continuare a presentare, in forma cartacea, il modello Iva 79 al Centro operativo di Pescara).

Il centro di Pescara è deputato a gestire le istanze ed eventualmente a rifiutarle (con precisate motivazioni). Si abbreviano i tempi di lavorazione dei rimborsi Iva, non più 6 ma 4 mesi (salvo richiesta di informazioni da parte dell’Agenzia), e l'erogazione deve obbligatoriamente avvenire nei 10 giorni successivi alla comunicazione della decisione di accoglimento del rimborso da parte dello Stato estero.

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