Ispezioni in azienda: limiti all’audizione da remoto del lavoratore

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Ispezioni in azienda: limiti all’audizione da remoto del lavoratore

Le dichiarazioni rese dai lavoratori e dal datore di lavoro, o da chi lo assiste, nel corso degli accertamenti ispettivi rientrano tra le audizioni rese nell'ambito dell'attività di vigilanza e sono pertanto acquisibili da remoto?

A tale quesito risponde l’Ispettorato nazionale del lavoro con nota del 14 giugno 2023, n. 1028, non pubblicata sul sito istituzionale.

Procedure amministrative o conciliative con strumenti di comunicazione da remoto

L’INL, nella nota citata, richiama innanzitutto le disposizioni di cui al decreto direttoriale n. 56 del 22 settembre 2020 con il quale lo stesso Ispettorato ha indicato le procedure amministrative o conciliative da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto.

Il decreto direttoriale n. 56 del 2020 attua l’articolo 12 bis del decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, recante misure di semplificazione delle principali attività di carattere amministrativo svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro.

Più nel dettaglio tale articolo, al comma 2, prevede che “le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell'istante, individuate con provvedimento del direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l'identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l'acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.”

Facendo seguito a tale disposizione, il decreto direttoriale n. 56 del 2020, all’articolo 1, ha individuato le seguenti procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto:

a) attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004;

b) audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981;

c) attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003;

d) istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015;

e) audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale

Al decreto direttoriale ha fatto seguito la circolare esplicativa dell’INL n. 4 del 25 settembre 2020.

Audizioni rese nell'ambito dell'attività di vigilanza

Alla luce di quanto su esposto, possono svolgersi da remoto le audizioni rese nell'ambito dell'attività di vigilanza, ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale (lettera e), che il decreto direttoriale n. 56 del 2020 differenzia dalle audizioni ex art. 18, L. 689/1981 (Ordinanza-ingiunzione) (lettera b).

Rientrano nella categoria di audizioni rese nell'ambito dell'attività di vigilanza (lettera e), spiega l'INL nella nota n. 1028 del 2023, le dichiarazioni dei datori di lavoro (e di chi li assiste), acquisite nel corso dell'accertamento e finalizzate a raccogliere tutti gli elementi utili per la definizione dell’accertamento stesso.

L'acquisizione da remoto delle dichiarazioni rese dai lavoratori, invece, in base a quanto illustrato circolare n. 4/2020, è ammessa solo in casi strettamente necessari legati, ad esempio, alle testimonianze rese da lavoratori che prestano l’attività in cantieri mobili non più presenti sul territorio di competenza dell'Ispettorato o a testimonianze rese da lavoratori impossibilitati  a recarsi fisicamente presso gli uffici.

È inoltre possibile l’acquisizione da remoto per le dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi  a conferma delle dichiarazioni rese in presenza da altri lavoratori o di altri elementi probatori già acquisiti.

In questi casi il funzionario è tenuto, oltre che a osservare le indicazioni della circolare n. 4/2020, ad avvisare il dichiarante del divieto di rendere la dichiarazione in presenza di altri soggetti e di effettuare riproduzioni fotografiche della schermata video e di procedere a registrazione dell'incontro.

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