ISEE corrente, al via le nuove regole per la verifica dei dati
Pubblicato il 22 settembre 2021
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Possibile aggiornare i redditi ed i patrimoni presenti nella DSU prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare. Di conseguenza, dal 10 settembre 2021, possono essere utilizzati solo i nuovi modelli della dichiarazione sostitutiva unica, aggiornati per consentire la richiesta dell’Isee corrente anche in caso di variazione della situazione patrimoniale
A specificarlo è l’INPS, con il messaggio n. 3155 del 21 settembre 2021, chiarendo le modalità estensive dell’ISEE corrente, introdotte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
ISEE corrente, aggiornamento del patrimonio all’anno precedente
L’art. 2 del Decreto Interministeriale 5 luglio 2021 ha ampliato le fattispecie per le quali è possibile richiedere l’ISEE corrente. Al predetto articolo è stabilito che, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, in presenza di un ISEE in corso di validità, l’ISEE corrente può essere presentato anche nel caso in cui l’indicatore della situazione patrimoniale - calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU - differisca per più del 20% rispetto al medesimo indicatore calcolato in via ordinaria.
In tale ipotesi, è possibile effettuare l’aggiornamento del solo dato patrimoniale, fermi restando l’indicatore della situazione reddituale e la scala di equivalenza, sostituendo all’indicatore della situazione patrimoniale, calcolato in via ordinaria, il medesimo indicatore calcolato prendendo a riferimento l’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Ai fini della successiva richiesta dell’erogazione delle prestazioni, l’ISEE corrente aggiornato, calcolato secondo quanto indicato al periodo precedente, ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione del modulo sostitutivo della DSU. Conseguentemente, dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell’ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni.
Dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare:
- solo i patrimoni;
- solo i redditi;
- contestualmente i patrimoni e i redditi.
ISEE corrente, nuovi modelli tipo della DSU
Tenuto conto delle novità intervenute che, da ultimo, riguardano la disciplina dell’ISEE corrente, con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del 7 settembre 2021, n. 314, pubblicato, in data 9 settembre 2021, nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stati approvati i nuovi modelli tipo della DSU e le relative istruzioni per la compilazione.
Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 10 settembre 2021, i precedenti modelli e istruzioni.
Di seguiti, si riepilogano le principali modifiche apportate:
- sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti in ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2019;
- è stata integrata, nei modelli per il calcolo dell’ISEE, l’informativa sul trattamento dei dati personali con riferimento al riconoscimento automatico dei bonus sociali per la fornitura dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas naturale, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente;
- al fine di comprendere anche i redditi da pensione di fonte estera, tassati esclusivamente all’estero, è stata modificata la denominazione del campo “Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero” del “Quadro FC4” della DSU Mini e Integrale, ora denominato “Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero o redditi da pensione di fonte estera tassati esclusivamente all’estero”;
- relativamente ai neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo, è stato precisato nelle istruzioni per la compilazione che la possibilità di costituire un nucleo a sé, qualora il ragazzo/la ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita, afferisce al caso in cui l’interessato non risulti residente anagraficamente presso il nucleo familiare di origine, ovvero sia in procinto di spostare la residenza al di fuori di tale nucleo, avendo presentato la relativa richiesta;
- sono state integrate le istruzioni per la compilazione, per tenere conto della norma che ha stabilito che, per le DSU presentate negli anni 2021 e 2022, non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali;
- è stato precisato nelle istruzioni per la compilazione che nei casi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone minorenni con disabilità o non autosufficienza non si ha facoltà di indicare un nucleo familiare ristretto, perché si applica in ogni caso l’ISEE minorenni;
- è stato chiarito nelle istruzioni per la compilazione che il “Quadro D”, relativo al genitore non coniugato e non convivente con l’altro genitore, non deve essere compilato in presenza di genitore separato legalmente con l’altro genitore, in quanto la separazione non fa venire meno il rapporto di coniugio.
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